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22.11.2013 - lavoro

INPS – INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI FINO A 29 ANNI DI ETA’ EX LEGGE N. 99/2013 – RILASCIO DEI MODULI TELEMATICI – CIRCOLARE N. 138/2013

INPS – INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI FINO A 29 ANNI DI ETA’ EX LEGGE N. 99/2013 – RILASCIO DEI MODULI TELEMATICI – CIRCOLARE N. 138/2013

Si informa che l’Inps, con circolare n. 138 del 27 settembre 2013, che si pubblica in calce alla presente nota, ha fornito indicazioni operative per accedere all’incentivo sperimentale, di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.
A tal riguardo, è stato comunicato che dalle ore 15:00 dello scorso 1 ottobre 2013, è accessibile, sul sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “DiResCo”, il modulo telematico“76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.
L’Istituto ha chiarito inoltre che non può essere accettata una domanda di conferma che riporti dati, quali il codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore, la tipologia dell’evento per cui spetta l’incentivo e la data di decorrenza dell’evento, diversi da quelli indicati nell’istanza di prenotazione.
E’ stato, infine precisato, ad integrazione della precedente Circolare n. 131/2013 (cfr. Not. n. 10/2013), che le istanze di prenotazione e conferma vengono accolte o rigettate già dal giorno successivo all’invio e che l’istanza di prenotazione inizialmente rigettata resta valida 30 giorni e può, pertanto, qualora si liberino delle risorse, essere accolta in un secondo momento. A tal riguardo, l’Istituto consiglia di controllare quotidianamente lo stato della propria istanza di prenotazione, anche se inizialmente rigettata, all’interno dell’applicazione “DiResCo”.

Inps

Roma, 27 settembre 2013

Circolare n. 138

Oggetto: Rilascio moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013. Circolare 131/2013.

Sommario:
A decorrere dalle ore 15.00  del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo. Si forniscono indicazioni operative per la compilazione dei moduli.

Con la circolare n. 131 del 19 settembre 2013 è stato illustrato l’incentivo sperimentale, di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.
A decorrere dalle ore 15.00  del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.
Il modulo è rinvenibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it; il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Si rinvia alla circolare citata per conoscere i presupposti di spettanza dell’incentivo e il complessivo procedimento da svolgere per il suo riconoscimento da parte dell’Inps.
In allegato si riportano il fac- simile dell’istanza di prenotazione (MOD. 76-2013 – prenotazione) e dell’istanza di conferma (MOD. 76-2013 – conferma); nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” il modulo dell’istanza di conferma è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare (Allegati nn. 1 e 2).
Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i  moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
Si evidenzia in particolare che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione; né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).
In particolare è necessario che corrispondano:
– il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps);
– la tipologia dell’ evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
– la data di decorrenza dell’evento, se già indicata nella prenotazione;
– il codice fiscale del lavoratore.
Ad integrazione della descrizione del procedimento effettuata nel paragrafo 7 della circolare 131/2013 si precisa che:
– le istanze di prenotazione e di conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio;
– l’istanza di prenotazione dell’incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta; si invita pertanto l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e  l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.
Si riepilogano di seguito i vari stati/esiti che possono essere attribuiti alle istanze di prenotazione e il loro significato:
– APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell’Inps
– ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi
– RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni.
– RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”
– SCADUTA: Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato
– ANNULLATA: Istanza di prenotazione annullata dall’interessato; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che  si trovano nello stato “Aperta” oppure “Rifiutata Preliminare”
– CONFERMATA: Istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.
Lo stato / esito delle istanze di prenotazione e di conferma, diversamente da quanto indicato nella circolare 131/2013, è visualizzabile all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co”.
All’interno dell’applicazione  “Di.Res.Co” è possibile consultare la consistenza dei fondi disponibili per regione o provincia autonoma, in relazione ai periodi cui va imputata la durata del beneficio; la disponibilità delle somme è aggiornata quotidianamente in conseguenza delle istanze accolte, confermate o scadute.
Per questioni giuridico-amministrative o tecnico-informatiche è possibile inviare una richiesta o segnalazione all’indirizzo di posta elettronica dedicato incentivigiovanidecreto76.2013@inps.it ; per eventuali problematiche connesse a specifiche posizioni contributive l’interessato è invitato a contattare la Sede Inps competente, avvalendosi della funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende.


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