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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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25.01.2013 - lavoro

NUOVI IMPORTI INDENNITA’ DI MENSA E INDENNITA’ DI TRASPORTO DAL 1° GENNAIO 2013

Si ricorda (cfr. nota suppl. n. 2 al Not. 6/2012 e Not. n. 8-9/2012) che secondo quanto stabilito con il verbale di accordo sottoscritto in data 27 giugno 2012 per il rinnovo del c.c.p.l. 31 luglio 2006, con decorrenza 1° gennaio 2013, sono stati fissati i nuovi importi dell’indennità sostitutiva di mensa e dell’indennità di trasporto.

 OPERAI

Indennità di mensa.

Dal 1° gennaio 2013, l’indennità sostitutiva di mensa è stabilita in euro 8,59 giornalieri.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l’indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti addetti ai cantieri, è esente ai fini contributivi e fiscali sino all’importo di euro 5,29 giornalieri. Pertanto, dal 1° gennaio 2013, l’importo giornaliero di euro 3,30 eccedente il predetto valore massimo di euro 5,29, è imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Da ultimo si rammenta che l’indennità in parola non è dovuta quando l’impresa si faccia carico, sostenendone i relativi costi, di fornire un pasto caldo ai dipendenti anche avvalendosi di servizi esterni (trattorie, ristoranti… ) con i quali stipuli apposite convenzioni.

 

Indennità di trasporto.

Dal 1° gennaio 2013 l’indennità di trasporto per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio è così fissata:

– da 0 a 7 Km: euro 44,65 mensili, pari ad euro 2,02 per ogni presenza giornaliera;

– da 7,01 a 16 Km: euro 62,53 mensili, pari ad euro 2,84 per ogni presenza giornaliera;

– da 16,01 a 28 Km: euro 78,03 mensili, pari ad euro 3,54 per ogni presenza giornaliera;

– da 28,01 a 41 Km: euro 87,49 mensili, pari ad euro 3,97 per ogni presenza giornaliera;

– oltre 41 Km: euro 101,07 mensili, pari ad euro 4,59 per ogni presenza giornaliera.

L’indennità in parola non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili sopra riportati.

Si ricorda che tale indennità è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Rimane invece confermata in euro 25,00 l’indennità spettante per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio.

 

IMPIEGATI

Indennità di mensa.

Dal 1° gennaio 2013 l’indennità di mensa è fissata in euro 7,76 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 170,72 mensili.

Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo D.Lgs. n. 56/98, l’esclusione dell’indennità di mensa degli impiegati dalla base imponibile, ai fini contributivi e fiscali, opera esclusivamente per quelli addetti ai cantieri, fino ad un valore massimo di 5,29 euro giornalieri. Pertanto, l’importo giornaliero erogato ai predetti impiegati, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, di euro 2,47 eccedente il predetto valore massimo di euro 5,29, è imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Per gli impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.

 

Indennità di trasporto.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 2,09 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 46,18 mensili.

Si ricorda che tale indennità è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 


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