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01.02.2013 - ambiente

RIFIUTI – CHIARIMENTI DELL’ALBO PER IL TRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

RIFIUTI – CHIARIMENTI DELL’ALBO PER IL TRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

Le imprese in possesso di titoli abilitativi per il trasporto di cose conto terzi possono richiedere anche l’iscrizione per il trasporto in conto proprio dei rifiuti da loro stesse prodotti, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, lo ha chiarito l’Albo gestori ambientali con la Circolare n. 1463 del 30 novembre 2012.
Al riguardo, si ricorda che per il trasporto di rifiuti è necessario fare riferimento sia alla disciplina specifica del Codice dell’ambiente sia a quella generale del trasporto di beni di cui alla legge 298/1974, con la conseguenza che per il trasporto di rifiuti in conto proprio o in conto terzi era necessario avere anche la corrispondente licenza/autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio ovvero in conto terzi rilasciata dall’Albo nazionale degli autotrasportatori.
In altri termini, per trasportare i rifiuti in conto terzi il presupposto necessario è stato sino ad ora l’ottenimento dell’autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi ai sensi dell’art. 41 della legge 298/1974, mentre per avere quella relativa al trasporto in conto proprio di rifiuti di cui all’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 era necessario avere previamente ottenuto la licenza al trasporto di cose in conto proprio ai sensi dell’art. 31 della legge 298/1974.
Con la Circolare 1463/2012 si è preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 13725 del 30 maggio 2012 con la quale è stato affermato il principio che le autorizzazioni al trasporto di cose in conto terzi automaticamente abilitano ad effettuare anche trasporti in conto proprio.
In tale sede, infatti, è stato chiarito che: “Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 e ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti.
Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi.
Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale.”
L’Albo gestori ambientali, prendendo atto dell’orientamento della Corte di Cassazione in materia di autorizzazioni al trasporto di cose in conto terzi, ha chiarito che per il trasporto dei propri rifiuti dovrà comunque essere richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06.
Si pubblica in allegato la circolare del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 1463 del 30 novembre 2012.


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