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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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27.09.2013 - ambiente

SISTRI – OBBLIGO DI UTILIZZO DAL 1° OTTOBRE 2013 PER I SOLI GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

(D.L. 31 agosto 2013, n. 101)

 

L’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013 n. 204) interviene nuovamente sul Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI che sarebbe dovuto andare a regime a partire dal prossimo 1 ottobre.
In base alle nuove norme dovranno aderire al SISTRI, dal 1° ottobre 2013, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, mentre potranno aderire al SISTRI, su base volontaria, anche i produttori e gestori di rifiuti diversi.
Il Sistri, pertanto, diventerà operativo dalle seguenti date:
– 1° ottobre 2013: per i nuovi produttori (vale a dire coloro che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura dei rifiuti), per chi raccoglie o trasporta rifiuti pericolosi a titolo professionale, per chi effettua operazioni di trattamento, recupero (comprese attività R13), smaltimento (comprese attività D15), commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi e per enti e imprese che lo vogliano utilizzare su base volontaria;
– 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania.
Il Decreto è intervenuto anche in merito alle sanzioni previste per alcune violazioni  in materie di Sistri (articolo 260-bis), limitandone l’applicazione al caso di più di tre violazioni nell’arco temporale di 6 – 7 mesi ivi fissato.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla necessità che i soggetti interessati all’operatività del SISTRI, secondo le scadenze del 1°ottobre 2013 e del 3 marzo 2014, dovranno comunque effettuare la verifica le procedure per la verifica dei dati a suo tempo comunicati rispettivamente entro il 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014.

 


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