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21.10.2014 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE – GUIDA OPERATIVA DELL’ANCE

Alla luce delle ultime novità sulla disciplina delle agevolazioni fiscali riconosciute per la realizzazione, in “project financing”, di opere pubbliche, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la relativa Guida operativa, che riepiloga le misure di “defiscalizzazione” per le diverse tipologie di infrastrutture previste dalla normativa.
Come noto, i benefici fiscali consistono in:
■ un credito d’imposta ai fini IRES ed IRAP per la realizzazione di infrastrutture in condizioni di squilibrio economico/finanziario, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto[1].
Sul tema, è, da ultimo, intervenuto l’art.11 del D.L. 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca Italia”)[2] che, modificando l’art.33 del D.L. 179/2012, ha stabilito:
– la riduzione da 200 milioni a 50 milioni di euro, dell’importo minimo delle opere realizzabili in “project financing” con il meccanismo della “defiscalizzazione”;
– l’estensione del meccanismo a tutte le nuove opere “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche”, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016.
Pertanto, con tale modifica viene riconosciuta l’applicabilità dei benefici fiscali ad un maggior numero di infrastrutture[3].
Lo stesso “Decreto Sblocca Italia” fissa a 2 miliardi di euro il valore complessivo delle opere non “di rilevanza strategica nazionale” che fruiranno dei citati benefici fiscali.
Tale limite non si applica, invece, alle “infrastrutture di rilevanza strategica nazionale”.
Le citate novità potrebbero subire modifiche in fase di conversione in legge del Provvedimento;
■ un finanziamento mediante “defiscalizzazione” ai fini IRES, IRAP ed IVA, per le nuove infrastrutture per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto[4]. Si tratta, in pratica, dell’esenzione dal pagamento di tali imposte (generate durante il periodo di concessione), in sostituzione, totale o parziale, del contributo pubblico stanziato per l’opera.
Al riguardo, si ricorda che il CIPE, con la Delibera 18 febbraio 2013, n.1[5], ha emanato le “Linee guida” sulle modalità applicative generali delle agevolazioni.
Stante la carenza di risorse per il finanziamento di opere pubbliche, il riconoscimento dei citati benefici fiscali conferma la volontà del Governo di puntare sulla leva fiscale in sostituzione dell’erogazione di specifici contributi finanziari.
Le disposizioni normative di riferimento sono contenute nell’appendice alla Guida, che tiene conto delle modifiche intervenute, da ultimo, con il D.L. 133/2014.

Note
[1] Ai sensi dell’art.33 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 (cd. “Decreto Sviluppo 2”).
[2] Cfr. Decreto Sblocca Italia – DL 133/2014.
[3] Infatti, in base alla precedente formulazione della disposizione, in vigore fino al 12 settembre 2014, erano ammesse al beneficio le sole “opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale” di importo minimo superiore a 200 milioni di euro, con esclusione, quindi delle opere di valore inferiore.
[4] Ai sensi dell’art.18 della legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012).
[5] La Delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2013, n.206.

 


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