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16.07.2014 - tributi

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO SULLA SPENDING REVIEW” – MISURE FISCALI

(Legge 23 giugno 2014, n.89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66)

Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (cd. “Decreto Spending review”), è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 23 giugno 2014, n.89.
Si segnala che in fase di conversione in legge del D.L. 66/2014 sono state inserite le disposizioni relative alle tempistiche di versamento della TASI, a seconda della data di adozione della relativa delibera da parte dei Comuni.
Sullo stesso tema, si ricorda che, al fine di dare certezza sui termini di pagamento della TASI, è stato emanato, prima della scadenza “ordinaria” della prima rata dell’imposta (fissata al 16 giugno 2014) un Decreto Legge specifico (D.L. 9 giugno 2014 n.88), che presumibilmente non verrà convertito in legge.
Tenuto conto delle criticità nella tempistica di pagamento derivante dai citati interventi normativi, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze ha emanato la Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014, con la quale viene riconosciuta ai Comuni la possibilità di non applicare sanzioni ed interessi nell’ipotesi di tardivo versamento della prima rata della TASI e dell’IMU, rispetto alla scadenza “ordinaria” del 16 giugno, a condizione che questo avvenga entro un mese (16 luglio 2014).
Si illustrano di seguito le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni.

Rivalutazione dei beni d’impresa
L’art.4, co.11, del DL 66/2014, modificato in fase di conversione in legge, interviene sui termini di versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni d’impresa (esclusi gli immobili “merce”) e delle partecipazioni, introdotta dalla legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014)[1].
Come noto, infatti, l’art.1, co.145, della medesima legge di Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di pagamento dell’imposta sostitutiva in 3 rate annuali di pari importo, l’ultima con scadenza il 16 giugno 2016.
Il testo originario del DL 66/2014 aveva, poi, anticipato a giugno 2014 il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva.
A seguito della conversione in legge del Provvedimento, viene, invece, definitivamente previsto che il versamento avvenga «nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013» (ossia, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2014) in 3 rate di pari importo (senza interessi) da versare:
■ la prima entro il 16 giugno 2014;
■ la seconda entro il 16 settembre 2014;
■ la terza entro il 16 dicembre 2014.
Viene confermata, invece, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con altre imposte, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.
Come noto, la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP con l’aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012[2].
In base alla relazione tecnica, la nuova disposizione sulla rivalutazione dei beni d’impresa produce, per il 2014, effetti finanziari positivi per l’Erario, in misura pari a 607,6 milioni di euro.

Fatturazione elettronica – novità (art.25)
Sotto tale profilo, l’art.25 del DL 66/2014, anche a seguito della conversione in legge, conferma:
■ l’obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse verso le P.A. in relazione ad appalti pubblici, pena il mancato pagamento del corrispettivo da parte delle medesime P.A. 15:§
– il Codice identificativo di gara (CIG).
In deroga alla regola generale, il codice CIG non deve essere inserito in fattura nei casi di esclusione così come individuati dalla Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 201116, nonché qualora l’indicazione di tale codice sia già esclusa nell’ambito delle transazioni finanziarie individuate ai fini della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in funzione antimafia (legge 13 agosto 2010, n.136).
In particolare, i predetti casi di esclusione sono indicati nella tabella 1, allegata al DL 66/2014, che si riporta:

Casi di esclusione da obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 – Tab. 1 (art. 25, co.2, DL 66/2014)

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni

art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006, 1° per.

servizi d’arbitrato e di conciliazione

art. 19, co. 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006

servizi finanziari forniti dalla Banca d’Italia

art. 19, co. 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006

contratti di lavoro

art. 19, co. 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006

appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato

art. 19, co. 2, D.Lgs. 163/2006

Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

art. 25 D.Lgs. 163/2006

Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto del soggetto erogante

//

Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

//

Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

//

La tabella verrà aggiornata periodicamente con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ciò premesso, ne discende che, con riferimento al settore delle costruzioni, i contratti d’appalto di lavori stipulati con le P.A. non sembrano rientrare nelle citate ipotesi di esclusione dall’obbligo di indicazione del codice CIG nelle fatture elettroniche;
– il Codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003[4].
Inoltre, in fase di conversione in legge del DL 66/2014 è stato previsto che i predetti codici CIG e CUP debbano essere inseriti, a cura della P.A., nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola di cui all’art.3, co.8, della legge 136/2010[5], la quale deve riportare espressamente che le parti sono obbligate ad apporre tali codici sulle relative fatture elettroniche, ai sensi dell’art.25 del DL 66/2014;
■ l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica[6] in caso di prestazioni eseguite nei confronti di:
– P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti nazionali di previdenza ecc.);
– Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni).
In sostanza, anche per le P.A. locali, il temine di operatività della fatturazione elettronica viene fissato al 31 marzo 2015, senza attendere lo specifico Decreto attuativo da emanare in attuazione dell’art.1, co.214, della legge 244/2007 (legge di Stabilità 2008).
In estrema sintesi, quindi, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre:
– dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
– dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni).
In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TASI – Termini di versamento per il 2014 (art.4)
Solo per il 2014, l’art.4, co.12-quater, del DL 66/2014, introdotto in fase di conversione in legge, interviene sui termini di versamento della TASI, modificando la disciplina introdotta dall’art.1, co.688, della legge 147/2013 (cd. legge di Stabilità 2014)[7].
Al riguardo, viene previsto che il versamento della prima rata[8] TASI venga effettuato entro il:
■ 16 giugno 2014, nei Comuni che hanno già adottato le relative delibere entro lo scorso 23 maggio;
■ 16 ottobre 2014, nei Comuni che approvano le delibere TASI entro il 10 settembre 2014;
■ 16 dicembre 2014 (in un’unica soluzione), nell’ipotesi in cui i Comuni non abbiano assunto nessuna delibera entro il 10 settembre 2014.
In tal caso, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base, pari all’1 per mille, nel rispetto del limite massimo del 10,6 per mille (aliquota massima IMU+ aliquota massima TASI).
Con riferimento al settore delle costruzioni, la TASI deve essere versata, in base alle suddette scadenze, e salvo espressa esclusione in base alle delibere comunali, per i seguenti immobili posseduti dalle imprese:
– fabbricati strumentali;
– immobili patrimonializzati (aree e fabbricati), diversi da quelli strumentali;
– immobili merce (fabbricati costruiti e destinati alla vendita ed aree edificabili
– cd. “magazzino”).
L’ANCE ha evidenziato nelle competenti Sedi come l’introduzione della TASI comporti effetti deleteri su tutti i “beni merce” delle imprese edili, sui quali, dopo l’esclusione dalla tassazione IMU (art.2, del D.L. 102/2013), viene sostanzialmente reintrodotta un’imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l’altro non fruiti da tali fabbricati, con aliquote che possono variare tra l’1 per mille e l’2,5 per mille per il 2014, sino ad arrivare al 10,6 per mille dal 2015 (solo per il 2014, tale aliquota può essere aumentata dai Comuni fino allo 0,8 per mille).
Per quanto attiene alle aree, poi, la TASI si aggiunge all’IMU con aliquota almeno pari all’1 per mille, con un’evidente duplicazione d’imposta.
Sono soggetti passivi TASI, tenuti al pagamento dell’imposta, anche coloro che utilizzano l’immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato.
In tale ipotesi, l’imposta deve essere versata, pro quota, sia dal proprietario che dall’occupante dell’immobile (per una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento – cfr. art.1, co.681, della legge di Stabilità 2014).
A tal riguardo, il DL 66/2014 introduce una novità, prevedendo che, per gli immobili concessi in uso a terzi, in mancanza di una deliberazione da parte del Comune, l’occupante deve versare la TASI in misura pari al 10% «dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale».
In sostanza, viene stabilito un “ammontare standard” della TASI dovuta dall’occupante, pari al 10%, nell’ipotesi in cui il Comune non abbia disposto diversamente.
Ulteriore novità contenuta nel Provvedimento attiene alle modalità di pagamento della TASI, tramite bollettino di c/c postale.
In particolare, viene previsto che, a decorrere dal 2015, i contribuenti che volessero pagare la TASI utilizzando i bollettini precompilati, devono farne espressa richiesta al Comune.
In ogni caso, resta ferma la facoltà, per i Comuni, di procedere autonomamente all’invio dei modelli di pagamento precompilati.
A tal riguardo, si ricorda che il Decreto interministeriale 23 maggio 2014 ha approvato i “Bollettini postali TASI”, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato (quest’ultimo inviato, su opzione, direttamente dai Comuni, ai sensi dell’art.1, co. 689 della Legge 147/2013 – Legge di Stabilità 2014)”.
Rimane comunque ammesso il pagamento del tributo anche tramite il Modello di versamento F24[9].
Sempre sul versamento della TASI per il 2014, si ricorda che, al fine di dare certezza sui termini di pagamento, è stato emanato, prima della scadenza “ordinaria” della prima rata (fissata al 16 giugno 2014) un Decreto Legge specifico (D.L. 9 giugno 2014 n.88)24 che, presumibilmente, non verrà convertito in legge.
Nel medesimo ambito, con la Risoluzione n.1/DF del 23 giugno 2014, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze, ha ritenuto che, nell’ipotesi di mancato o insufficiente versamento della prima rata della TASI entro la scadenza “ordinaria” del 16 giugno 2014, i Comuni possano decidere di non applicare sanzioni ed interessi sui versamenti tardivi, effettuati entro un mese dalla predetta scadenza (ossia entro il 16 luglio 2014).
Tali precisazioni si sono rese necessarie proprio in considerazione delle criticità relative alla tempistica ed alla determinazione della TASI, derivanti dalle recenti novità intervenute in materia.
Inoltre, in considerazione dell’interdipendenza fra la TASI e l’IMU (che hanno la stessa base imponibile), la medesima R.M. 1/DF/2014 estende tale regime di favore anche all’IMU.
Pertanto, in assenza di versamento della prima rata dell’IMU entro il 16 giugno 2014, viene precisato che i Comuni possono consentire il pagamento tardivo dell’imposta entro la medesima data del 16 luglio 2014, senza sanzioni ed interessi.
Sul punto, con riferimento agli enti non commerciali, che beneficiano della “parziale esenzione dall’IMU e dalla TASI” per gli immobili ad utilizzazione mista[10], e per i quali non è stato ancora emanato lo specifico Modello di dichiarazione, viene ulteriormente chiarito che il versamento dell’IMU e della TASI (saldo IMU 2013 e prima rata d’acconto IMU e TASI 2014) potrà essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, entro un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Modello di dichiarazione.

Compensazione fra i crediti e i debiti fiscali (artt.39-40)
Nel corso della discussione parlamentare per la conversione in legge del DL 66/2014, sono state apportate modifiche alla disciplina della compensazione fra i crediti commerciali verso la P.A. e i debiti fiscali (derivanti dalla chiusura anticipata delle liti[11], ovvero da iscrizione a ruolo[12]).
In particolare, viene ampliata la platea delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti che consentono di fruire di entrambe le citate tipologie di compensazione.
Infatti, l’art.39-bis del “Decreto Spending review” prevede che possono essere compensati i crediti commerciali sorti «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni» (si tratta, in estrema sostanza, della quasi totalità delle P.A.).
In merito, si ricorda, infatti, che la precedente formulazione degli artt. 28-quater e 28- quinquies, del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», con esclusione, quindi, delle altre P.A..
Per il resto, anche a seguito della conversione in legge del “Decreto Spending review” vengono confermate:
■ la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti (art.39 DL 66/2014)[13].
Come noto, tale modalità di compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”), che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale;
■ l’estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo (il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012 – art.40 DL 66/2014).
In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale.
In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 le disposizioni relative all’utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari.

Cessione dei crediti – detassazione (artt.37 e 38bis)
In fase di conversione in legge del DL 66/2014 è stata riscritta la disposizione relativa al regime fiscale applicabile in fase di cessione dei crediti commerciali vantati verso la P.A.., con un ampliamento del suo ambito applicativo[14].
In particolare, l’art.38-bis, del DL 66/2014 prevede l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad eccezione dell’IVA), sugli atti di cessione dei crediti[15] certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, ovvero prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle P.A.[16].
Rientrano nel regime di detassazione anche le operazioni relative alla ridefinizione dei medesimi debiti richieste dalla stessa P.A. debitrice, ivi comprese le garanzie connesse a tali operazioni.
Contestualmente, l’art.37, co.7-quater, del DL 66/2014 abroga la previgente disposizione, che limitava la detassazione alla cessione dei crediti commerciali verso la P.A., maturati solo fino al 31 dicembre 2012 (ossia l’art.8 del DL 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013).
In sostanza, l’esenzione in fase di cessione dei crediti maturati al 31 dicembre 2013 riguarda le imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro) relative a tali operazioni.

Note:
[1] Cfr. art.1, co.140 e seguenti, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014).
[2] La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell’impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall’esercizio 2016.
I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’inizio del periodo d’imposta 2017.
Al riguardo, si ricorda che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 10/E2014 non è consentito effettuare tale rivalutazione solo ai fini civilistici, ossia senza il pagamento dell’imposta sostitutiva.
In sostanza, l’operazione fatta a livello contabile assume obbligatoriamente anche una valenza fiscale e, dunque, si perfeziona solo con il versamento dell’imposta sostitutiva che serve per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio (cfr. C.M. 10/E/2014 e C.M. 13/E/2014).
[3] La predetta Determinazione indica i casi di esclusione dall’indicazione del codice CIG per le transazioni finanziarie che, pur se inerenti al pagamento di spese relative a contratti d’appalto pubblico, sono escluse dalla normativa relativa alla tracciabilità.
[4] L’art.11 della legge 3/2003 disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”. La disposizione stabilisce che il CUP viene richiesto, in via telematica dalle P.A. competenti, ovvero dai soggetti aggiudicatori, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico, secondo una specifica procedura definita dal CIPE.
La predetta procedura è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio, degli investimenti pubblici (cfr. la determinazione dell’AVCP n.4 del 7 luglio 2011).
[5] Legge 13-8-2010 n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
(omissis)
Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
(omissis)
[6] Come noto, si ricorda infatti, che, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale:
■ dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
■ del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
[7] L’art.1, co.688, della legge di Stabilità 2014 è stato modificato, da ultimo, dall’art.1 co.1, del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014.
[8] In merito, si ricorda che l’art.1, co. 688, della legge di Stabilità 2014 prevede che il versamento della seconda rata debba essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno (come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ai fini IMU).
[9] Art.17, co.2, del D.Lgs.241/1997.
[10] Si tratta dell’ipotesi relativa al possesso di immobili destinati in parte ad attività commerciali, per i quali l’esenzione dall’IMU e dalla TASI opera in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione (cfr. art.91-bis del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2012 ed art.1 del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 68/2014).
[11] Art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
[12] Art.28-quater del D.P.R. 602/1973 e art.9, co.2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.
[13] Al riguardo, si ricorda che, fino all’entrata in vigore del “Decreto Spending review” (28 aprile 2014), il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012.
[14] Art.8 del DL 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.
[15] Contestualmente, l’art.37, co.7-quater, del DL 66/2014 ha abrogato la disposizione precedentemente in vigore, relativa alla detassazione della cessione dei crediti verso la P.A. maturati al 31 dicembre 2012.
[16] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001.

 


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