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19.09.2014 - ambiente

DECRETO “SEMPLIFICAZIONE” – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

E’ stato approvato in via definitiva dal Parlamento il D.L. n.91/2014 “Semplificazione”.
Si illustrano di seguito le numerose disposizioni ambientali di interesse del settore delle costruzioni contenute nel provvedimento.

Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
(art. 13 commi 1, 2 e 3)
L’articolo 13 ha apportato alcune importanti modifiche al Decreto legislativo 152/2006 cd. Codice dell’Ambiente, introducendovi, in particolare, l’art. 242 bis con il quale è stata delineata una procedura semplificata ed “accelerata” per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, effettuate da parte dei privati a proprie spese.
L’obiettivo è quello di superare le difficoltà e le incertezze procedimentali della disciplina precedente, consentendo l’avvio, in tempi brevi, degli interventi di bonifica e rinviando l’approvazione del piano di caratterizzazione e la verifica del raggiungimento delle soglie di concentrazione ad una seconda fase, in ordine alla quale sono comunque fissate tempistiche ridotte.
Viene, inoltre, previsto un regime transitorio per i progetti avviati entro il 31 dicembre 2017, per i quali il piano di caratterizzazione si intende approvato, se l’amministrazione competente non provvede entro il termine di 45 giorni dalla presentazione da parte del privato.
Durante l’iter parlamentare di conversione in legge è stato esteso a diciotto mesi, prorogabile di altri sei, il termine entro il quale le opere devono essere concluse, ciò al fine di ampliare l’ambito di applicazione della nuova normativa.
La nuova procedura semplificata si applica anche ai procedimenti di bonifica in corso alla data del 25 giugno 2014, secondo le procedure di cui agli articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006.
Il nuovo iter delineato dall’art. 13 ha il merito di aver cercato di risolvere molte delle criticità e delle rigidità proprie della disciplina ordinaria e rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti per creare le condizioni necessarie, affinché il processo di recupero dei siti inquinati possa effettivamente avvenire, per valutarne però appieno gli effetti occorrerà verificare come sarà attuato nella pratica.
Infine, l’articolo 13 in commento introduce, nel D.Lgs. 152/2006, l’articolo 241 bis, il quale, al comma 8, prevede, nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 (in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e superspecialistiche), l’individuazione, ad opera di un decreto ad hoc, di una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari.
Il decreto, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dello Sviluppo Economico nonché del Ministro della Salute, dovrà, altresì, individuare le modalità di comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione nella predetta categoria.

Composti organo-stannici
(art. 13 comma 3 bis)
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del provvedimento è stata introdotta una modifica al D.Lgs. 152/2006 cd. Codice dell’ambiente (Tabella 1 dell’allegato V alla Parte IV) sostituendo il termine “stagno” con la più idonea locuzione “organo stannici”.
Si tratta di una modifica che consente di superare alcune criticità evidenziate dall’esperienza corrente, in quanto in molte aree il suolo presenta concentrazioni di composti organo-stannici che se individuati con l’attuale terminologia porterebbero a valori di stagno superiori a quelli massimi ammessi.

Impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata
(art. 13, comma 4 ter)
Tra le novità introdotte con la legge di conversione si segnala quella relativa all’impiego dei rifiuti da demolizione e costruzione oggetto di recupero in impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del Codice dell’ambiente.
Viene, infatti, ammesso il riutilizzo dei rifiuti derivanti da opere di demolizione e ricostruzione nell’ambito di opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, anche nel caso in cui tali materiali siano stati oggetto di recupero da parte di impianti autorizzati in procedura semplificata. La previsione ovviamente non modifica in alcun modo la possibilità per gli impianti di recupero autorizzati in procedura ordinaria di produrre e commercializzare materie prime secondarie.
La norma consente di superare alcuni dubbi interpretativi sorti nei confronti del dm 5 febbraio 1998, la cui formulazione aveva indotto il Ministero dell’ambiente, con due pareri del 2011 e del 2013, a ritenere ammissibile in questi casi il riutilizzo solo qualora i rifiuti fossero “recuperati” nell’ambito di impianti autorizzati in via ordinaria.
Si tratta, peraltro, di una previsione che era già stata introdotta dalla legge n. 71/2013, sebbene limitata ai materiali oggetto di recupero nell’ambito dei cantieri relativi ad Expo 2015.
La nuova norma rappresenta una importante semplificazione per l’attività di recupero dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, ciò anche in una logica di incentivo del riutilizzo di tali materiali, nel rispetto delle prescrizioni dettate a livello sia nazionale che europeo.

Classificazione dei rifiuti
(art. 13 comma 5, lettera b – bis)
Tra le modifiche apportate nell’ambito della conversione in legge, si segnala l’introduzione all’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 della disposizione relativa alla “classificazione dei rifiuti”.
In particolare, viene detto che spetta al produttore dei rifiuti fornirne la classificazione, assegnando il relativo codice di identificazione secondo il catalogo europeo CER.
Con riferimento poi ai cd. rifiuti con codici a specchio, ossia quelli per i quali è previsto sia il codice pericoloso sia quello non pericoloso (ad esempio i materiali da costruzione e demolizione), vengono elencati i principi di classificazione e le modalità per stabilire se il rifiuto sia pericoloso o non pericoloso.
La previsione, che desta alcune perplessità in considerazione dei possibili maggiori oneri posti a carico dei produttori dei rifiuti, non è immediatamente operativa, in quanto si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Dragaggi
(art. 14, comma 8, lettera b-ter)
La lettera b-ter) del comma 8 dell’articolo 14, inserita dalla legge di conversione, ha introdotto l’art. 184 quater al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) con il quale è stata delineata una disciplina dettagliata per l’utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio, semplificando la procedura per il loro recupero.
Viene, infatti, previsto che i materiali dragati e sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati cessano di essere rifiuti se sono soddisfatti determinati requisiti e condizioni, quali in particolare la certezza del sito di destinazione e il rispetto dei valori di concentrazione soglia di contaminazione stabiliti in relazione alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo (colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V del D.Lgs. 152/2006).
A tal fine il produttore deve predisporre una dichiarazione attestante la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di riutilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione, il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa, nonché i dati relativi al produttore e al destinatario.
Tale dichiarazione deve essere presentata, trenta giorni prima dell’avvio delle operazioni di conferimento, all’autorità competente per il procedimento di recupero e all’Arpa nel cui territorio il materiale viene reimpiegato.
La nuova procedura è volta ad incentivare il riutilizzo di questi materiali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite a livello nazionale ed europeo, per valutarne però l’effettivo impatto positivo sull’attività delle imprese occorrerà verificare come verrà applicata a livello locale.

Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica
(art. 15)
L’articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086.
Peraltro, nell’ambito della conversione in legge è stato eliminato il comma 4, fortemente criticato dall’Ance, che disciplinava i casi in cui dovevano essere sottoposti a screening “postumo” gli impianti già autorizzati e in esercizio.


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