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30.05.2014 - lavoro

DURC – MINISTERO DEL LAVORO – VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DEL SUBAPPALTATORE – NOTA 6402/2014

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 6402 del 31 marzo 2014, che si riproduce in calce alla presente, rispondendo ad un quesito posto dall’Ance, ha sancito che, in sede di richiesta del Durc per il pagamento del Sal o del saldo finale, successivo alla conclusione del subappalto, la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore va effettuata sino alla data della fine dei lavori oggetto del subappalto medesimo.

Ministero del Lavoro
Roma, 31 marzo 2014
Nota n. 6402

Oggetto: richiesta di parere circa l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante al subappaltatore dopo il termine dei lavori.
In risposta al quesito in oggetto indicato, come già chiarito con nota prot. n. 7140 del 13 aprile 2012, si evidenzia che la responsabilità solidale negli appalti di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 273/2003 è limitata ai debiti sorti durante ed in relazione ai singoli lavori svolti dalle imprese coinvolte.
Si ritiene quindi che, in sede di richiesta del DURC da parte delle stazioni appaltanti per il pagamento di SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore vada effettuata sino alla data della fine dei lavori oggetto del subappalto.
Ciò vale, evidentemente, anche in relazione all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante.


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