Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
05.02.2014 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2013/2014 – DIFFERIMENTO AL 16 MAGGIO 2014 – ULTERIORI CHIARIMENTI – NOTA DELL’ISTITUTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4/2014 che ha confermato il rinvio al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali. Il differimento è reso necessario per consentire, già con riferimento alla rata 2014, la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che dovrebbe ammontare a circa il 14%.
L’Inail con nota del 3 febbraio 2014, facendo seguito alla comunicazione del 23 gennaio 2014 (cfr. circolare n. 71 del 30 gennaio 2014), alla luce del Decreto in parola, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al citato differimento.

Pertanto, è confermato al 16 maggio 2014 il termine per:

1) la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio telematico  dichiarazione salari”;

2) comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2014) a favore delle imprese artigiane;

3) l’invio delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte. Su questo punto con la nota in commento l’Inail ha modificato le precedenti istruzioni. Dunque è ora chiarito che anche questo adempimento è differito al 16 maggio 2014 anche se è già attivo il relativo servizio sul sito dell’Inail;

4) il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 2014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate, con le modalità già esposte nella nota del 23 gennaio 2014;

5) l’invio dell’autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile. Tale autocertificazione deve essere inviata, via PEC, alla sede Inail competente, contestualmente al pagamento del premio 2014 e quindi alla fruizione dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013. Si ricorda che la riduzione dell’11,50% per il settore edile, confermata per l’anno 2013 dal Decreto Ministeriale 26.8.2013, non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Sul punto si forniranno maggiori chiarimenti quando saranno disponibili le istruzioni per l’autoliquidazione 2013/2014;

6) il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014.

 Nella medesima nota del 3 febbraio, l’Inail ha fornito anche i chiarimenti di seguito evidenziati:

1) Basi di calcolo premi 2013/2014
Successivamente all’emanazione del decreto ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione prevista dalla Legge n. 147/2013, l’Inail invierà alle imprese le nuove “Basi di calcolo premi”, nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.

L’Istituto precisa che le nuove basi di calcolo saranno inviate in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.

 2) Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto
A decorrere dall’anno 2013 l’addizionale per il Fondo amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,17%, da applicare sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014. Il relativo decreto è in corso di emanazione.

3) Cessazione dell’attività in corso d’anno (cessazione codice ditta)
Ai sensi dell’art. 28, comma 4, secondo periodo, in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo. La determinazione del premio dovuto a titolo di regolazione ovvero il conguaglio (sia a debito che a credito del soggetto assicurante) presuppone che sia stato determinato il premio dovuto a titolo di rata per lo stesso periodo. Di conseguenza, in caso di cessazione a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività non può che essere differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi. Gli interessati, infatti, sono tenuti a presentare le dichiarazioni retributive 2014 e ad effettuare l’autoliquidazione del premio a titolo di regolazione entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione. Per le cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, infine gli interessati dovranno inviare via PEC nei termini consueti la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, e cioè entro il giorno 17 febbraio 2014, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione. Come specificato nella circolare n.1/2012 i servizi telematici “ALPI online” e “Invio telematico dichiarazione salari” supportano, infatti, esclusivamente l’autoliquidazione dei codici ditta attivi.

4) Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio dell’anno di rata (cessazione polizza artigiana)
In caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione del 16 febbraio, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d’anno.
In conseguenza del differimento al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione 2014, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo.
Si ricorda che se l’artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

5) Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31 dicembre 2013
Per i soggetti assicuranti che iniziano l’attività nel mese di dicembre l’autoliquidazione è prevista per il 16 giugno (successivamente ad una specifica elaborazione delle basi di calcolo, nella quale sono considerati i codici ditta che non potevano essere inclusi nelle ordinarie elaborazioni di novembre e dicembre non essendo registrati in archivio).
Si anticipa che per quest’anno, in considerazione di quanto esposto al paragrafo G, ai soggetti assicuranti in discorso saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione al 16 maggio 2014.
Di conseguenza non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, non necessaria.

6) Guida all’autoliquidazione
Nella Guida all’Autoliquidazione, che sarà pubblicata successivamente all’emanazione del decreto ministeriale che disciplinerà la riduzione dei premi, saranno indicate le modalità di gestione di tutte le riduzioni che interessano l’autoliquidazione.

Da ultimo si rammenta che con la precedente nota del 23 gennaio, l’Inail aveva comunicato che per quanto riguarda il pagamento rateale, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate in quanto le prime due confluiranno nella rata del 16 maggio 2014:
– prima rata con scadenza 16 maggio 2014 corresponsione del 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
– seconda rata con scadenza 16 agosto 2014 e differita di diritto al 20 agosto 2014, pagamento del 25% del premio con maggiorazione degli interessi;
– terza rata con scadenza16 novembre 2014, pagamento del 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

L’Inail con la nota del 23 gennaio ha precisato che il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è pari al 2,08%.

Nota Inail del 3 febbraio 2014


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941