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16.07.2014 - tecnica

LE DEROGHE IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

(commento del geom. Antonio Gnecchi)

1. Inquadramento generale

La legge “quadro” n. 13 del 1989, aveva l’obiettivo di favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (BB AA) negli edifici privati, con particolare riguardo agli interventi citati all’articolo 1, ovvero le nuove edificazioni (compreso gli ampliamenti), le ristrutturazioni edilizie di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
La norma, oltre a prevedere gli obblighi di progettazione, rimanda al Regolamento di Attuazione emanato con dPR n. 236 del 1989.
Le deroghe alle prescrizioni tecniche, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5, del dPR 236/89, riguardano solo gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando un’attenta progettazione (accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per accesso ai piani superiori, idonei accessi in piano agli alloggi e immobili per più di tre livelli fuori terra), sono ammesse deroghe alle norme del decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le deroghe sono concesse dal responsabile dello Sportello unico dell’edilizia (SUE)in sede di provvedimento abilitativo.
La legge n. 13 del 1989, ovviamente, detta le norme a cui è necessario attenersi nei casi di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia di interi edifici, ivi compresi quelli di ERP, ma non esclude altre tipologie di intervento o la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di BB AA in edifici già esistenti.

2. Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6

La legge regionale n. 6/89 detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, compresi quelli diversamente abili, sia in condizioni permanenti che temporanee successivamente intervenute, in funzione delle esigenze individuali
Nello stesso anno 1989 è stata promulgata la legge regionale n. 6 il cui articolo 20.1 disponeva che “le concessioni edilizie” per interventi di restauro, risanamento conservativo e “le autorizzazioni” per interventi di manutenzione straordinaria potevano essere rilasciate in deroga a quanto previsto dall’Allegato, nel caso di:
a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela di beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con la finalità della legge,
b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.
Lo stesso articolo 20.3, nel precisare che l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto, dispone che il rilascio del titolo abilitativo può essere comunque subordinato all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell’Allegato, idonee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della legge regionale.
Si tralasciano dal presente commento le deroghe previste per gli edifici, spazi e servizi pubblici.

3. Deroghe alle norme sulle BB AA previste dal DM 236/89 e dalla legge regionale n. 6 del 1989

La stessa legge regionale n. 6 del 1989 prevede che le prescrizioni dell’Allegato si applicano anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando l’applicazione delle eventuali deroghe.
Le deroghe previste dalle norme nazionali e regionali che riguardano le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BB AA sono sostanzialmente cinque, diversamente articolate, e più precisamente:
1) la deroga alle norme sulle distanze previste dai Regolamenti Edilizi (e dai PGT) per le innovazioni da attuare negli edifici privati, nonché per la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione a favore dei ciechi (art. 3, legge n. 13/89), fermo restando l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile,
2) come già detto, la deroga alle prescrizioni del DM 236/89 solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati (art. 7, co. 4).
Analoga deroga è prevista dall’art. 20.2 della LR 6/89 per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, escluse le mense e i servizi, con “concessione” o “autorizzazione”, motivatamente rilasciate (permesso di costruire) o assentite (Dia o Scia), in deroga alle prescrizioni dell’Allegato (art. 20.2), nel caso di:
a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap che possono pregiudicare la sicurezza propria e di colleghi o degli impianti,
b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.
3) la deroga alle prescrizioni del DM n. 236/89 negli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto delle previsioni degli accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, gli accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari e l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore, in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici (art. 7, co. 5).
Analoga deroga è prevista dall’articolo 20 della legge regionale 6/89 per le “concessioni” riguardanti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e per le “autorizzazioni” riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria alle prescrizioni tecniche dell’Allegato, nel caso di:
a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con le finalità della legge,
b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.
4) Altra deroga è quella prevista dall’articolo 19 della legge regionale n. 6 del 1989 che riguarda le “concessioni” e le “autorizzazioni” in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Secondo tale norma i titoli abilitativi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, possono essere rilasciati o assentiti purché motivati e documentati adeguatamente, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
In questi casi la deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma del progettista, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o degli spazi previsti dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della legge regionale a causa di vincoli o delle limitazioni imposte dallo strumento urbanistico vigente, che sono specificate nel successivo articolo 20.
5) l’ultima particolare deroga riguarda le norme antisismiche prevista dall’art. 6.1 della legge n. 13/89 secondo la quale l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 stessa legge, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche ….. non è soggetta “all’autorizzazione ” di cui all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974.

4. Diversa applicazione delle norme tra legge nazionale (Regolamento di attuazione) e legge regionale n. 6 del 1989

Deroghe ed interpretazioni sull’applicazione delle leggi.
La concomitanza temporale del varo dei provvedimenti statale e regionale hanno creato, non essendo i due interventi correlati, né uno integrativo o sostitutivo dell’altro, molte difficoltà applicative, specialmente dove esistono sovrapposizioni previsionali che non contemplino gli stessi minimi prestazionali o gli stressi campi di applicazione.
La differenza più vistosa e rilevante dal punto di vista pratico consiste nel fatto che la normativa nazionale è applicabile soltanto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di interi edifici, mentre quella regionale si applica anche ai casi di ristrutturazione di singole unità immobiliari, di restauro e risanamento conservativo e perfino di manutenzione straordinaria, sia pure solo se riguardano specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse.
La regione Lombardia, constatate le difficoltà operative, ha deliberato una Circolare esplicativa di raccordo tra le due norme, con la quale stabilisce dignità di “principio” alla legge n. 13 e di prescrizioni tecniche del DM 236/89, specificando che la LR 6/89 nell’applicare le norme di principio della legge nazionale, emana sue prescrizioni tecniche che prevalgono su quelle statali ove vi sia concomitanza di intervento o vuoto da parte della normativa statale.
Si ribadisce però che l’Allegato alla LR 6/89 prevede dei minimi prestazionali e che perciò nulla impedisce l’utilizzo di soluzioni equipollenti o migliorative dettate dalla norma nazionale.
Al contrario, sostiene la regione, non si possono applicare le prescrizioni del decreto ministeriale, ove le prescrizioni non raggiungono i minimi voluti dall’Allegato alla legge regionale.
Tra i casi controversi ci sono anche le deroghe e l’obbligo dell’installazione dell’ascensore.
stessa LR 6/89 prevede che le prescrizioni dell’Allegato si applicano anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando l’applicazione delle eventuali deroghe.
A conclusione di quanto sopra esposto, si può affermare che le deroghe previste dalla legge regionale n. 6 del 1989, applicabili in Lombardia, riguardano:
– le deroghe per l’applicazione della normativa sull’eliminazione delle BB AA,
– le deroghe dall’applicazione della normativa sul superamento delle BB AA.

5. Volumi tecnici, ascensore e piattaforme elevatrici

A contribuire all’applicazione delle deroghe vi sono i tre seguenti elementi:
Il volume tecnico definito dall’articolo 13, co. 7, del dPR 24 luglio 1996, n. 503, secondo il quale negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
A chiarimento del concetto di “volume tecnico” deve intendersi, al fine dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti della norme urbanistiche (parere Consiglio superiore dei LL PP, contenuto nella Circolare 31 gennaio 1993, n. 2474.
La piattaforma elevatrice è prevista dall’art. 8.1.13 del DM n. 236/89 – Regolamento di Attuazione della legge n. 13/89, la cui installazione è ammessa per superare dislivelli, di norma, non superiori a 4 metri, con limitata velocità, che devono rispettare, per quanto compatibile, le prescrizioni tecniche per i servoscala.
Qualora le piattaforme sono installate all’esterno, gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.
Ascensori. Pur se la legge 13/89 impone l’obbligo di prevedere un ascensore nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra pèr ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, sono il DM 236/89 e la legge regionale 6/89 che ne determinano:
a) il campo di applicazione: art. 1, dPR 236 e artt. 5, 12 e 13 LR 6/89
b) i criteri generali di progettazione: art. 3 dPR 236 e art. 5.3.3. Allegato LR 6/89
c) le caratteristiche: art. 4.1.12 dPR 236 e art. 5.3.3. Allegato LR 6/89.
Secondo l’articolo 5.3.3. della LR 6/89, in tutti gli edifici e locali pubblici e di uso pubblico, quelli destinati alle attività produttive e commerciali e quelli connessi ai trasporti e agli impianti di servizio di uso pubblico, deve essere previsto almeno un ascensore, ad esclusione degli edifici di uso residenziale abitativo .
Per questi ultimi lo stesso art. 5.3.3, ultimo periodo, prescrive l’installazione di almeno un ascensore per gli edifici con più di tre piani (e non livelli) fuori terra, per garantire l’accesso agli alloggi.

6. Interventi ordinari in materia di barriere architettoniche

Indipendentemente dall’obbligo legislativo di rispettare le norme antibarriere per tutti gli interventi edilizi relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (compresa l’ERP), nonché quelli minori di recupero edilizio previsti dalla LR n. 6/89, chiunque intenda proporre un intervento finalizzato al superamento e all’abbattimento delle BB AA può farlo, proponendo allo SUE, una richiesta di permesso di costruire, una Dia o una SCIA, ad esclusione degli interventi che non comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
Di seguito si riportano i principali interventi che possono interessare e favorire il superamento e l’abbattimento delle BB AA negli edifici esistenti privati, quali:
a) rampe o ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edificio, conformi alla disciplina urbanistica locale, ammessi con Dia o Scia (art. 41, comma 1, L.R. 12/2005),
b) rampe o ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edificio, non conformi, subordinati al permesso di costruire,
c) installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servo scala, idonei accessi alle parti comuni dell’edificio e alle singole unità immobiliari,
d) opere interne di singole unità immobiliari, quali spostamento di tramezze per adattamento degli spazi interni dei vani abitabili e di servizio, quali cucina, camere, bagni, corridoi, che non modificano la sagoma, i prospetti, non pregiudicano la statica dell’immobile,
e) opere interne ad un edificio che non modificano la sagoma, non aumentano il numero delle unità immobiliari e non pregiudicano la statica dell’immobile, per adeguamento alle norme antibarriere,
f) installazione di ascensore o di piattaforma elevatrice per esigenze intervenute a favore di persone disabili, interne o esterna agli edifici esistenti, anche in deroga alle norme antibarriere.

7. Altri aspetti volti al superamento ed eliminazione delle BB AA

La legge 13/1989, al fine di provvedere ad incentivare l’abbattimento delle BB AA, dispone l’erogazione di contributi finanziari pubblici.
Gli interventi ammessi al beneficio, con riferimento alle loro caratteristiche oggettive, non devono soddisfare altri e particolari requisiti che non siano quelli di essere finalizzati all’abbattimento delle BB AA. Gli interventi che possono accedere ai contributi pubblici previsti dall’articolo 9 della legge n. 13/89, sono quelli da eseguire in edifici già esistenti.
Possono riguardare una sola opera o un insieme sistematico di opere funzionalmente connesse intendendosi con queste ultime, una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere, che creano ostacolo alla stessa funzionalità.
Le barriere architettoniche sono quelle elencate agli articoli 4 e 8 del DM 236/89 che indicano i criteri da utilizzare per progettare edifici, spazi e servizi accessibili a tutti a partire dal 1989 che principalmente sono:
a) porte,
b) pavimenti,
c) infissi esterni,
d) arredi fissi,
e) terminali degli impianti,
f) servizi igienici,
g) cucina,
h) balconi, terrazze,
i) percorsi orizzontali,
l) scale, rampe,
m) ascensore,
n) servo scala e piattaforme elevatrici,
o) autorimesse, percorsi, pavimentazioni,
p) parcheggi.
Si considerano interventi per l’eliminazione delle BB AA e/o opere funzionalmente connesse quelle volte alla rimozione delle barriere che ostacolano la stessa funzione (ad es. accesso all’immobile, visitabilità dell’alloggio).
Può verificarsi di non poter rispettare completamente le prescrizioni tecniche di attuazione delle leggi in questa materia a causa dell’esistenza di limiti o vincoli presenti nell’edificio o nell’alloggio in cui si intende intervenire.
In questi casi è necessario motivare adeguatamente la deroga alle norme e ottenere la preventiva “autorizzazione comunale”. Esempio: l’installazione di un ascensore all’interno di un edificio esistente per impossibilità tecnica motivata e documentata.
Le opere funzionalmente connesse alla rimozione delle BB AA possono essere verticali (interne o esterne all’alloggio o all’edificio), ovvero orizzontali.
Le prime sono quelle di cui al punto 4.10 della Circolare ministeriale esplicativa 21 giugno 1989, n. 1669 UL, mentre le seconde sono quelle elencate al punto 8 del DM n. 236/89, con eccezione per gli ascensori, i servo scala e le piattaforme elevatrici.
A fronte di quanto sopra esposto, con particolare riguardo all’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice, è ragionevole sostenere quanto segue:
– l’installazione di un ascensore, anche fuori dalle ipotesi di interventi manutentivi-integrativi o trasformativi (obbligatorio o meno), da realizzare necessariamente all’esterno di un edifico, può essere ammesso, qualora:
a) assolva alla funzione di rimozione di BB AA a vantaggio di persone diversamente abili qualora non sia possibile la sua installazione all’interno dell’edificio per impedimenti strutturali o impiantistici, anche in presenza di vincoli purché si acquisisca la preventiva autorizzazione del competente ente preposto alla sua tutela,
b) si possa comunque qualificare come volume tecnico, ovvero volume aggiuntivo relativo a impianto tecnico di sollevamento non computabile ai fini della volumetria utile,
c)rispetti le distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra l’opera da realizzare e fabbricati alieni non sia interposto alcun spazio o alcuna zona di proprietà o di uso comune.
– L’installazione di una piattaforma elevatrice può essere installata anche all’esterno di un edificio, qualora:
a) assolva alle funzioni di rimozione delle BB AA,
b) la sua installazione non sia possibile all’interno dell’edifico per impedimenti strutturali o impiantistici (con previa acquisizione di eventuali autorizzazioni per la presenza di vincoli),
c) si qualifichi come volume tecnico non computabile nella volumetria o slp utile,
d) risultare protetta dagli agenti atmosferici,
e) rispettare gli articolo 873 e 907 del codice civile.
Fuori, quindi, dalle ipotesi di conformità alla disciplina urbanistica locale, ovvero, alla normativa sull’eliminazione delle BB AA, è consigliabile, nel caso di interventi o opere che si pongono in deroga alle norme nazionali o regionali in materia di eliminazione e abbattimento di BB AA, richiedere il permesso di costruire .
Ciò consente al progettista di richiedere l’applicazione della deroga motivandone adeguatamente le ragioni e consentire, di conseguenza allo SUE, di verificare tali condizioni e rilasciare il titolo abilitativo, nonché di acquisire, nel caso di immobili vincolati, anche l’autorizzazione da parte dell’ufficio competente alla tutela del vincolo.
E’ evidente, quindi, che le opere finalizzate ad eliminare le BB AA di un edificio o di un condominio, sono tutte quelle previste dal nostro ordinamento edilizio nazionale e regionale,qualificabili come:
a) Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lettera b), dPR n. 380/2001), da eseguire senza alcun titolo abilitativo,
b) Opere soggette a CIL (o CIA – art. 6, comma 2, lettera a, dPR n. 380/2001), quali sono quelle di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), stesso decreto, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino l’incremento dei parametri urbanistici,
c) Opere soggette a Dia o Scia (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia,
d) Opere soggette a permesso di costruire, come le nuove costruzioni, ampliamenti e sopralzi.
Nel caso l’immobile sia sottoposto a vincolo, è necessario chiedere l’autorizzazione all’ente preposto alla sua tutela.
E’ oltretutto ovvio che a tutti gli interventi subordinati a titolo abilitativo (precedenti lettere b), c) e d)), sono applicabili le deroghe sopra illustrate, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali e regionali vigenti.

 


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