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22.12.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – AZIENDE NON SOGGETTE ALLA NORMATIVA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ – AGEVOLAZIONI – CIRCOLARE N. 26/2014

Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 26 del 7 novembre 2014 ha fornito indicazioni in merito ai contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria regolamentati dall’art. 5, co. 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.
A tal proposito si rende noto che il Dicastero ricorda che, secondo la citata norma, alle imprese non rientranti nella sfera di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, le quali, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità, di cui all’art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione dell’orario. Si ricorda che i contratti di solidarietà per le imprese soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria sono disciplinati dall’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si tiene conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.
I commi 7 e 8 del predetto art. 5 stabiliscono inoltre che le disposizioni dettate dal comma 5 del medesimo articolo si applicano anche:
– a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali;
– alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti, percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
Ciò premesso, nel confermare i contenuti della circolare n. 20 del 25 maggio 2004, il Ministero del Lavoro fornisce le precisazioni ed indicazioni operative di seguito sintetizzate.

Aziende destinatarie
Possono stipulare i contratti di solidarietà in questione e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione:
– le imprese con più di quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e che abbiano avviato la procedura di mobilità a norma dell’art. 24 della Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
– le imprese non superiori ai quindici dipendenti (e quindi escluse dalla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie), ma che occupano almeno due dipendenti;
– le imprese alberghiere, nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, a prescindere dal numero dei dipendenti. Resta fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di quindici dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
– le imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. Resta fermo l’obbligo, per le imprese artigiane che occupano più di quindici dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti.
Il Ministero pone in evidenza che, durante le ore di astensione dal lavoro per l’applicazione del contratto di solidarietà, i lavoratori possono svolgere attività formativa, purché, in relazione alla stessa, sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:
– necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito ovvero, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l’utilizzo di nuove apparecchiature;
– esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all’utilizzo di nuove apparecchiature;
– presenza, nel momento della formazione, di un tutor (lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell’utilizzo di nuove tecnologie), un istruttore o altra figura analoga.

Lavoratori beneficiari
Al riguardo, la circolare in discorso rimarca che:
– in analogia a quanto previsto per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ed in deroga, anche i dipendenti interessati al contratto di solidarietà devono avere un’anzianità aziendale non inferiore a novanta giorni alla data di inizio del regime di solidarietà (la verifica di tale anzianità e dell’ingresso nel regime di solidarietà alla maturazione del novantunesimo giorno viene effettuata dalle Direzioni territoriali del lavoro).
Peraltro, in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, l’anzianità aziendale può essere valutata con riferimento a quella maturata presso l’impresa cedente, cumulando, cioè, i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese.
Il medesimo criterio si applica anche nei casi di successione di appalti. Al riguardo il Ministero del Lavoro richiama le istruzioni fornite dalla Inps con circolare n. 30 del 2 marzo 2012.
– Il contratto di solidarietà può riguardare anche i lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e gli apprendisti. In tali ipotesi il contributo viene concesso per tutta la durata del contratto di solidarietà, nei limiti di durata del rapporto di lavoro (a termine, di inserimento o di apprendistato), a condizione che la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata. Si ritiene opportuno rammentare che gli articoli da 54 a 59 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplinavano l’istituto del contratto di inserimento, sono stati abrogati dall’art. 1, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92; il comma 15 del medesimo art. 1 ha peraltro fatta salva l’applicazione delle norme abrogate nei confronti delle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2012.
Qualora il regime di solidarietà coinvolga lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, l’Allegato 6 (“Scheda informativa” per la determinazione del contributo) all’istanza aziendale deve contenere la richiesta del contributo, a favore di questi ultimi, fino alla scadenza del contratto di lavoro, anche se anteriore alla scadenza del regime di solidarietà.
– In costanza di contratto di solidarietà, è possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, a seguito della conversione, la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non si modificano.
Analogamente, nel caso in cui il periodo di formazione dell’apprendista venga a concludersi in costanza di solidarietà, è ammessa la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
– Durante la vigenza del contratto di solidarietà è fatto divieto di collocare in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perde la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, anche se anticipata agli stessi.

Limiti temporali del contratto di solidarietà
Nella circolare n. 20/2004 il Ministero del Lavoro ha chiarito, fra l’altro, che la previsione dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993, sui limiti temporali massimi di durata del contratto di solidarietà (“per un periodo massimo di due anni”) non consente la concessione di proroghe del trattamento eccedenti i ventiquattro mesi consecutivi.
Peraltro, la stessa norma non esclude la possibilità di fare nuovamente ricorso al contratto di solidarietà.
Il Ministero ha quindi ritenuto applicabile, in via analogica, il limite temporale stabilito dall’art. 1, comma 9, della Legge n. 223/1991, pari a trentasei mesi in un quinquennio (fisso), purché nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a ventiquattro mesi, vi sia una soluzione di continuità con l’eventuale utilizzo di ulteriori dodici mesi.
La circolare in commento sottolinea che:
– l’interruzione necessaria dopo l’utilizzo continuativo della solidarietà per ventiquattro mesi non deve essere inferiore ad un mese;
– dopo l’utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l’intero periodo di utilizzo) e dopo la suddetta interruzione, l’eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre quindici dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991. Per tutte le imprese è comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la presenza dell’esubero.

Modalità applicative
Il contratto di solidarietà stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) può riguardare tutta l’organizzazione produttiva dell’impresa o le singole unità, nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell’orario di lavoro.
Il contratto di solidarietà si considera idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non sia superiore, per singolo lavoratore, al 60% dell’orario contrattuale a tempo pieno su base annua.
Pertanto, la competente Direzione territoriale del lavoro (intendendosi per tale la Direzione territoriale del lavoro nella cui provincia insiste la sede legale dell’azienda o l’unità produttiva interessata), nel caso di richieste di periodi di solidarietà inferiori a dodici mesi, in sede di presentazione dell’istanza del contributo e necessaria verifica preliminare della stessa, deve accertare che non siano state presentate dallo stesso datore di lavoro, nel corso del medesimo anno di riferimento, istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percentuale del 60%.
In caso contrario, ovvero laddove il periodo di solidarietà oggetto dell’istanza sia comunque inferiore all’anno e la riduzione superiore al 60%, è necessario riparametrare la percentuale indicata dall’azienda rispetto a dodici mesi – per i mesi di solidarietà richiesti – e verificare che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% su base annua.
Nelle ipotesi in cui tale limite risulti superato l’istanza non può essere accolta, salvo che l’azienda non provveda a rettificare la richiesta già presentata riconducendola entro il limite predetto.
Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive, i dati sopraindicati devono essere esplicitati per ciascuna delle unità produttive interessate.
Il Ministero del Lavoro precisa altresì che:
– i contratti di solidarietà, stipulati in pendenza di procedure di mobilità avviate ai sensi della Legge n. 223/1991, possono essere sottoscritti sia nel corso della fase sindacale della procedura, di cui all’art. 4, comma 5, della citata legge, sia nel corso della successiva fase amministrativa, di cui al comma 7 del medesimo art. 4, e pertanto dinanzi all’organo amministrativo preposto;
– il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell’individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell’orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. In questo caso, è tuttavia necessario stipulare un successivo accordo sindacale integrativo, senza riattivare, ove prevista, la procedura ai sensi della Legge n. 223/1991, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell’orario di lavoro. L’accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione ed alla competente Direzione territoriale del lavoro.

Computo del contributo di solidarietà
Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà deve farsi riferimento alla retribuzione lorda denunciata all’Inps, relativa ai dodici mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
Rientrano nella base retributiva tutte le voci caratterizzate dalla stabilità dell’erogazione.
In sostanza, deve essere effettuata la somma degli imponibili previdenziali mensili, desumibili dalle buste paga relative all’anno antecedente il periodo di solidarietà, al netto delle voci retributive non caratterizzate dalla stabilità dell’erogazione.
Il criterio adottato per l’individuazione della retribuzione lorda di riferimento deve essere utilizzato, per la determinazione delle ore retribuite, escludendo gli istituti contrattuali/legali per definizione non quantificabili in ore (ad esempio, le mensilità aggiuntive).
Il computo della retribuzione lorda relativa ai dodici mesi precedenti, nell’ipotesi in cui l’azienda abbia già fruito della solidarietà o di altro ammortizzatore sociale, va effettuato sulla scorta dell’ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale già concessa.
Qualora nei dodici mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza non vi sia stato alcun imponibile previdenziale riferibile all’intero anno, deve essere preso come riferimento il primo mese utile in cui vi sia stato imponibile previdenziale, per poi riparametrarlo nei dodici mesi.
La circolare inoltre sottolinea che:
– le istanze delle imprese richiedenti il contributo di solidarietà devono essere inoltrate (in duplice copia, di cui una in bollo) alle competenti Direzioni territoriali del lavoro e vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione (e, quindi, in base al protocollo di entrata presso le predette Direzioni territoriali del lavoro);
– la Direzione territoriale del lavoro effettua non solo l’accertamento (con cadenza trimestrale) sull’effettiva riduzione dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati (con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti presso le diverse unità produttive decentrate), ma anche la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall’azienda in sede di proposizione dell’istanza, nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori economico/finanziari, delle cause del manifestarsi dell’eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo. Nei casi di cessazione dell’attività da parte dell’impresa nel corso del contratto di solidarietà, per qualunque causa (come, ad esempio, fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc.), le Direzioni territoriali del lavoro devono individuare unicamente l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione l’avvenuta cessazione (in questa ipotesi, la Direzione territoriale del lavoro deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie dei medesimi lavoratori). La predetta Direzione Generale trasmette i dati sopra evidenziati alla competente Sede provinciale dell’INPS e, ai fini dell’erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante, con mandato diretto trasferisce alla medesima Sede provinciale dell’Istituto l’esatto importo totale da corrispondere ai lavoratori.
Soltanto nell’ipotesi in cui l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota (ove nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda), le Direzioni territoriali del lavoro dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa.
– l’ammissione al contributo di solidarietà viene disposta dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione nel limite delle disponibilità finanziarie stanziate per tale ammortizzatore sociale;
– in caso di trasferimento di ramo d’azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria, a condizione che quest’ultima sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell’ambito della procedura di cui all’art. 2112 del Codice civile e dell’art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, e che presenti autonoma istanza alla competente Direzione territoriale del lavoro.
Infine, il Ministero del Lavoro segnala che le disposizioni contenute nella circolare n. 26/2014 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul proprio sito istituzionale (www.lavoro.gov.it).

 


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