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18.06.2014 - lavori pubblici

SOA – LE COMUNICAZIONI ALL’AVCP DELLE VARIAZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DELLA DIREZIONE TECNICA DELL’IMPRESA DOVRANNO AVVENIRE SOLO IN VIA TELEMATICA

Lo scorso 12 maggio il Presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha emesso il Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, recante “indicazioni sulle comunicazioni di cui all’art. 74 comma 6 D.P.R. n. 207/2010”.
L’Avcp chiarisce che il portale informatico dell’Autorità dovrà essere utilizzato in via esclusiva per tutte le comunicazioni obbligatorie, incluse quelle alla SOA, che il D.P.R. n. 207/2010, pone a carico delle imprese attestate, cioè le variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del D.P.R. 207/2010 e della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6 del D.P.R. 207/2010.
Le comunicazioni obbligatorie da parte dell’impresa ad Avcp riguardano la variazione della direzione tecnica, la variazione/perdita della certificazione di qualità aziendale, la variazione della denominazione sociale/ragione sociale dell’impresa, la perdita/riacquisto dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Si ricorda che, fino allo scorso 19 maggio 2014, le stesse variazioni dovevano essere comunicate dall’impresa ad Avcp, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo cartaceo allegato alla Determinazione dell’Autorità n. 3 del 6 aprile 2011, che pertanto cessa i propri effetti.
A tale scopo, è stato attivato sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato – il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni suddette.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato.
Il legale rappresentante dovrà pertanto accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità.
Il mancato adempimento di tale obbligo, che decorre dallo scorso 20 maggio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.
E’, comunque, reperibile sulla stessa pagina web dell’Autorità, seguendo il percorso Servizi/Servizi ad accesso riservato, un manuale elaborato al fine di illustrare la modalità di utilizzo del sistema informativo sviluppato per l’acquisizione in via informatica delle comunicazioni da inviare all’Osservatorio.
Si pubblica di seguito il testo del comunicato in parola.

Comunicato del Presidente
Indicazioni sulle Comunicazioni di cui all’art. 74 comma 6 D.P.R. n. 207/2010
Il Presidente,

Visto l’art. 74 comma 6 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento), che dispone che la mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio, nel termine ivi indicato, delle variazioni di cui all’art. 8, comma 5, nonché delle variazioni di cui all’art. 87, comma 6, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822;
Visto l’art. 8, comma 5 del Regolamento, che sancisce l’obbligo di comunicazione all’Osservatorio, da parte delle imprese qualificate, di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 del Regolamento, entro trenta giorni dal suo verificarsi;
Visto l’art. 87, comma 6 del Regolamento che pone a carico delle imprese qualificate l’obbligo di comunicazione alle SOA che le hanno qualificate e all’Osservatorio, di ogni variazione relativa alla direzione tecnica, entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione;

 
                                                                   COMUNICA

Che sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi – Servizi ad accesso riservato – è attivo il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni di cui all’art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 8, comma 5 variazione della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6.);
Che le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità;
Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link;
Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato cessa, pertanto, di avere efficacia la precedente modalità di comunicazione mediante modulo cartaceo allegato alla Determinazione dell’Autorità n. 3 del 6 aprile 2011;
Che la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art. 8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta giorni dall’evento, come disposto dall’art. 74 comma 6 del citato Regolamento, secondo le modalità telematiche indicate nel presente Comunicato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822;

Roma, 12 maggio 2014

 


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