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25.11.2014 - trasporti

TRASPORTI – COMODATO VEICOLI – CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI ANNOTAZIONEW IN VIGORE DAL 3 NOVEMBRE

Con una tempestiva nota di chiarimenti (Prot. n. 23743 del 27/10/2014) il Ministero delle infrastrutture e Trasporti (MIT) – Direzione generale per la motorizzazione – è intervenuto per definire meglio l’ambito di applicazione dell’obbligo (che decorre dal prossimo 3 novembre) di comunicare alla Motorizzazione civile il nominativo dell’effettivo utilizzatore di un veicolo (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) ai fini dell’aggiornamento della carta circolazione.
Sulla base quindi del combinato disposto del Codice della Strada (art. 94 co.4-bis) del suo regolamento di attuazione (art. 247-bis DPR n. 495/1992), della Circolare MIT del 10 luglio 2014 n. 15513 e della recente Nota di chiarimenti del 27 ottobre scorso si forniscono di seguito alcune indicazioni utili riferite, per quanto di maggiore interesse, agli utilizzi di veicoli effettuati più di frequente dalle imprese associate.

A. PER QUALI VEICOLI VALE L’OBBLIGO DI COMUNICARE LA VARIAZIONE TEMPORANEA DELL’INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE?
L’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del CdS fa riferimento a:
• Autoveicoli ossia (v. art. 54 CdS):
• autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
• autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
• autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse >6 t;
• trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
• autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
• autoveicoli per uso speciale;
• autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice;
• autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
• mezzi d’opera;
• motoveicoli
• rimorchi
Sono quindi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici.
Per espressa disposizione della Circolare 15513 gli obblighi di comunicazione al momento non si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio (che necessitano di apposita licenza al trasporto).

B. IN QUALI CASI SI DEVE PROCEDERE ALLA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE TEMPORANEA DELL’INTESTATARIO DEL VEICOLO?
L’obbligo di far aggiornare la carta di circolazione con il nominativo dell’effettivo utilizzatore (soggetto quindi diverso dall’intestatario) del veicolo (per la cui definizione si rimanda al punto A della presente) sussiste laddove tale veicolo sia “dato” (si vedrà di seguito a che titolo) in disponibilità ad altro soggetto (persona fisica o giuridica) per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
Ciò detto per intestatario “originale” della carta di circolazione deve intendersi:
• il proprietario del veicolo;
• il locatore nel caso di locazione senza conducente;
• il locatario in caso leasing
L’obbligo di comunicazione deve essere assolto quando il veicolo è:
• concesso temporaneamente per un utilizzo esclusivo e personale da parte dell’utilizzatore temporaneo con atto di disponibilità o scrittura privata posti in essere dal 3 novembre 2014;
• concesso tramite contratto di comodato ad uso gratuito stipulato dal 3 novembre 2014 (sia a persone fisiche che a persone giuridiche)
• concesso a titolo di locazione senza conducente dal 3 novembre 2014
Devono altresì essere comunicati gli atti di proroga delle situazione giuridiche sopra elencate come anche la loro cessazione anticipata. La Nota sembrerebbe fare riferimento solo alle proroghe concesse con nuovi atti distinti e separati e non alle formule di rinnovo automatico alla scadenza eventualmente previste negli atti di assegnazione o nei contratti di comodato.
Pertanto alla scadenza del comodato non occorre fare alcune comunicazione.
Si deve escludere che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

C. CHI HA L’OBBLIGO DI EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE?
Gli obblighi di comunicazione ricadono sull’effettivo utilizzatore (avente causa) e quindi, ad esempio, sul comodatario, ferma restando la possibilità che quest’ultimo deleghi i relativi adempimenti all’intestatario “originale” (dante causa).
In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa le sanzioni previste dall’art. 94 co. 4-bis del CdS (pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526).
La Nota ministeriale fornisce, infine, un chiarimento in merito ai veicoli intestati alla persona fisica che svolge attività imprenditoriale in forma individuale. Si precisa che le istruzioni operative contenute nella circolare si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa e, quindi:
■ se il veicolo costituisce bene strumentale il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento dei dati dell’archivio ma non anche della carta di circolazione
■ se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione.

D. LE ESCLUSIONI
• quando la disponibilità del veicolo in capo all’utilizzatore temporaneo costituisce una forma di corrispettivo (ad. es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera);
• quando il veicolo viene concesso a titolo di fringe benefit;
• quando il veicolo aziendale è utilizzato in modo promiscuo sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero;
• quando il veicolo è utilizzato in modo alternativo da più dipendenti (compresi soci, amministratori e collaboratori).
Ben poche quindi risulterebbero essere le fattispecie su cui grava l’obbligo di comunicazione. La Nota ministeriale sembrerebbe, infatti, aver svuotato di contenuto le norme del Codice della strada e le istruzioni operative fornite con la circolare n. 15513.
Di fatto rientrano solo le ipotesi di comodato ad uso gratuito ed esclusivo o atti similari. La Nota precisa, infatti, che “l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore” e che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito.

E. TEMPI COSTI E MODALITA’ DI ADEMPIMENTO
Gli obblighi di comunicazione devono essere effettuati entro 30 giorni, ma esclusivamente per i nuovi atti che prevedano una intestazione temporanea superiore a 30 giorni.
Nel caso del contratto di comodato i 30 giorni (che devono computarsi in giorni naturali e consecutivi i 30 giorni decorrono dalla stipula del contratto che, teoricamente, come chiarisce anche la circolare può anche essere fatto oralmente (non essendoci giuridicamente il requisito della forma scritta) ma che in pratica è sempre preferibile che sia scritto.
Resta ovviamente salva la possibilità, su richiesta degli interessati di provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione con riferimento agli atti insorti prima del 3 novembre 2014 e in particolare di quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014.
In tal caso tuttavia l’eventuale omissione non darà luogo all’applicazione delle predette sanzioni amministrative.
La comunicazione può essere fatta direttamente presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile (oppure presso le agenzie di pratiche auto abilitate che rilasceranno un tagliando di aggiornamento da attaccare alla carta di circolazione.
Per svolgere la pratica occorre versare 16 euro sul conto corrente postale 4028 (imposta di bollo) e 9 euro sul conto 9001 (diritti Motorizzazione).


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