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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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28.05.2015 - tributi

IMU E TASI – CALCOLO E VERSAMENTO DELL’ACCONTO 2015

Entro il 16 giugno 2015 dovrà essere versata la prima rata di acconto dell’IMU e della TASI 2015. Si riportano di seguito alcune utili indicazioni ricordando che gli uffici di ANCE Brescia – Collegio Costruttori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

A) IMU – calcolo e versamento dell’acconto

Soggetti passivi

Sono soggetti passivi IMU i possessori di terreni, di fabbricati e aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Esclusioni

L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso ricomprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Ai fini dell’imposta è considerato “abitazione principale” l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica per un solo immobile.

Sono escluse dall’IMU anche le pertinenze dell’abitazione principale, nel limite di un’unità immobiliare per categoria catastale di tipo C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse e posti auto) e/o C/7 (tettoie).

Esenzione per gli immobili invenduti (magazzino)

I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esclusi dall’IMU.

L’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in bilancio tra le rimanenze e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Per poter fruire dell’esenzione deve essere presentata un’apposita dichiarazione IMU nella quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La dichiarazione va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio.

Esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale

Taluni immobili sono esenti da IMU, in quanto assimilati all’abitazione principale (per legge o in base al regolamento deliberato dal Comune). Fra questi si ricordano:

■ l’abitazione assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

■ l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

■ l’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

■ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi adibite ad abitazione principale;

Si ricorda che per verificare l’assimilazione degli immobili all’abitazione principale dovrà essere consultato il regolamento approvato dal Comune di riferimento.

Base imponibile

Per i fabbricati, la base imponibile dell’IMU è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale e pari a:

■ 160: per le abitazioni di categoria A (escluso A/10), cantine, magazzini, garage, ecc. (C/2, C/6, C/7);

■ 80: per uffici e studi privati (A/10) e per banche e assicurazioni (D/5);

■ 55: per negozi e botteghe (C/1);

■ 140: per laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (C/3, C/4, C/5) e per convitti, ospedali, conventi, ecc. (categoria B);

■ 65: per opifici e immobili a destinazione speciale, edifici industriali e commerciali, alberghi (categoria D, escluso D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, fissata al 1/1/2015. Il valore venale è determinato sulla base di parametri quali, ad esempio, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, l’andamento dei prezzi medi di mercato, ecc., al netto degli eventuali oneri per lavori di adattamento dei terreni necessari per la costruzione.

Nel caso di fabbricati non ancora iscritti in catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore da assumere per il calcolo dell’imposta è quello risultante sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, moltiplicati per i coefficienti di aggiornamento previsti dal decreto Ministero dell’Economia 25/3/2015.

Riduzioni

Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta nella misura del 50%.

Terreni agricoli

Il D.L. n. 4/2015 ha modificato le regole per l’esenzione dei terreni agricoli, introducendo un criterio di esenzione basato sulla classificazione ISTAT dei Comuni montani in sostituzione dei criteri altimetrici previsti dal D.M. 28/11/2014. Pertanto, in base alle nuove regole, la qualifica di comune montano è riferita all’elencazione predisposta dall’ISTAT.

Per i terreni posseduti in Comuni diversi da quelli classificati come montani, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135. Il moltiplicatore viene ridotto a 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Determinazione dell’importo da versare in acconto

In conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015 da parte dei Comuni, l’acconto potrà essere determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2014. L’importo da versare, pertanto, potrà essere pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2104, tenendo però conto della situazione relativa al primo semestre del 2015.

Con una nota datata 8/5/2015, l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) ha segnalato che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote per il 2015, è facoltà del contribuente fare riferimento alle delibere relative all’anno in corso anche per il pagamento dell’acconto (ad esempio nel caso in cui risultino più favorevoli rispetto al 2014).

Codici tributo

Il versamento dell’acconto IMU dovrà avvenire utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

■ 3912: abitazione principale e pertinenze

■ 3916: aree fabbricabili

■ 3918: altri fabbricati

■ 3925: fabbricati D (quota Stato) ■ 3930: fabbricati D (quota Comune)

 

B) TASI 2015 – calcolo e versamento dell’acconto

Soggetti passivi

Sono soggetti passivi della TASI:

■ i titolari dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

■ i detentori a qualsiasi titolo (in quota tra il 10% e il 30% della TASI dovuta).

A differenza dell’IMU, la TASI è dovuta anche sull’immobile adibito ad abitazione principale ad eccezione di quelle incluse nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il tributo, inoltre, incide anche sull’utilizzatore dell’immobile (inquilino, coniuge assegnatario ecc.). Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il versamento a carico dell’occupante può variare – a discrezione del Comune – in misura compresa tra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo. Nel caso in cui la delibera del Comune di riferimento non indichi la quota a carico dell’occupante, trova applicazione la percentuale minima del 10%, con il restante 90% a carico dell’altro soggetto passivo.

In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal locatario fino alla data di riconsegna dell’immobile al locatore.

Base imponibile

La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU. Si rinvia, pertanto a quanto indicato precedentemente.

Riduzioni

La base imponibile della TASI è ridotta nella misura del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Determinazione dell’importo da versare in acconto

Anche per la TASI, come per l’IMU, in conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2015 da parte dei Comuni, l’acconto della TASI potrà essere determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2014. L’importo da versare, pertanto, potrà essere pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2104, tenendo però conto della situazione relativa al primo semestre del 2015. Nel caso in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote per il 2015, e le stesse risultino più favorevoli rispetto a quelle del 2014, è possibile calcolare l’acconto con i nuovi dati.

Codici tributo

Il versamento dell’acconto TASI dovrà avvenire utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

■ 3958: TASI su abitazione principale e relative pertinenze

■ 3959: TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale

■ 3960: TASI per le aree fabbricabili

■ 3961: TASI per altri fabbricati

 


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