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22.09.2015 - lavoro

INPS – NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO – NASPI – CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO – MESSAGGIO N. 4441/2015

Si informa che l’Inps con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015 ha fornito precisazioni in merito alla contribuzione di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità ASpi e mini-ASpI.
Nel richiamare, per gli aspetti di carattere normativo, la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, la predetta Direzione Generale segnala che il Decreto Legislativo n. 22/2015 non reca elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare che alla nuova indennità si applicano le disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili.
Di conseguenza, per il finanziamento della NASpI è dovuta la seguente contribuzione, già prevista dall’art. 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92:
a) contributo ordinario;
b) contributo addizionale;
c) contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni.
Ciò premesso, il messaggio in esame delinea un quadro riepilogativo delle istruzioni impartite in merito a tali contributi, in particolare, con circolari n. 140 del 14 dicembre 2012, n. 44 del 22 marzo 2013 e messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013.

a) Contributo ordinario.
Tale contributo è fissato nella misura complessiva dell’1,61% (1,31% + 0,30%, di cui all’art. 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845) della retribuzione imponibile.
In relazione al contributo base dell’1,31% continuano a trovare applicazione:
le eventuali riduzioni del costo del lavoro, di cui all’art. 120 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art. 1, comma 361, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
nonché le misure compensative previste dall’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle aziende per i maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento delle quote di trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) in busta paga, di cui all’art. 1, commi 26-34, della Legge di stabilità 2015 ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 (v. Circolari n. 35 del 16/1/15 e n. 160 del 1/4/15), senza accesso al finanziamento assistito da garanzia.
Permane, inoltre, in favore di alcune categorie di lavoratori (ad esempio, i soci lavoratori delle cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) ed a determinate condizioni, l’allineamento graduale all’aliquota contributiva (ex ASpI), previsto dall’art. 2, comma 27 della Legge n. 92/2012. In proposito, l’INPS rammenta che:
l’adeguamento (che si realizza nel periodo 2013-2017) riguarda sia il contributo base (1,31%) che quello integrativo (0,30%). Per il corrente anno tali contribuzioni sono rispettivamente pari allo 0,78% ed allo 0,18%, per una misura complessiva quindi dello 0,96%;
con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015, l’indennità NASpI, da corrispondersi ai soggetti interessati dal meccanismo di graduale adeguamento della contribuzione di finanziamento, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

b) Contributo addizionale.
Il contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, è dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 29, della Legge n. 92/2012, il contributo non è dovuto per le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché – ma solo per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
apprendisti;
lavoratori dipendenti, a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 37, della Legge n. 92/2012, il contributo in argomento non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223.
L’INPS rimarca altresì che:
ai sensi dell’art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, il contributo dell’1,40% può essere recuperato, dopo il decorso del periodo di prova, nei limiti delle ultime sei mensilità, dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. In queste ipotesi, a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dall’art. 2, comma 30, della Legge 92/2012 dall’art. 1, comma 135, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la restituzione può avvenire in misura integrale;
la restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché l’assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. In quest’ultimo caso, tuttavia, dalle mensilità spettanti devono essere detratti i mesi che intercorrono tra la scadenza del precedente rapporto di lavoro a termine e la stabilizzazione.
Con riferimento alle trasformazioni e stabilizzazioni intervenute nel corso dell’anno 2015, l’Istituto precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 118-124, della Legge di stabilità 2015, ove spettante.

c) Contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni.
Ai sensi dell’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, nel testo novellato dall’art. 1, comma 250, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, è pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Al punto 2. della circolare n. 44/2013, l’INPS ha chiarito che tale riferimento legislativo va inteso come un richiamo al massimale previsto quale soglia per determinare l’importo della prestazione mensile.
Il messaggio in commento, al punto 2.3 fa presente che la somma limite prevista per la NASpI dall’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/2015, è stabilita in € 1.195,00.
Di conseguenza, per le interruzioni verificatesi da “maggio 2015”, la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della Legge 92/2012, corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo – riferito ai rapporti di lavoro di durata pari o superiore a trentasei mesi – è di € 1.469,85.
Il contributo non è dovuto per il periodo, 2013-2015, nei casi di:
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Restano escluse dal contributo anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Quest’ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel contesto dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani”, di cui all’art. 4 della Legge n. 92/2012.
Al punto 3., il messaggio in discorso sottolinea che continua a trovare applicazione il beneficio contributivo introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 in favore dei datori di lavoro che assumono o trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI).
In proposito, l’INPS ricorda che l’incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” e che lo stesso:
trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine;
riguarda anche lavoratori della prestazione (cioè, i soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo all’indennità ma non l’abbiano ancora percepita);
non spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale;
ricorrendone i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero contributivo, di cui all’art. 1, commi 118-124, della Legge di stabilità 2015.
Da ultimo, l’INPS segnala che ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non sono previste modifiche in merito all’esposizione della contribuzione, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale, né per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 


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