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28.05.2015 - tecnica

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PER L’ISOLAMENTO TERMICO

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato, nella seduta del 25 marzo 2015, le “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” relative alle fibre artificiali vetrose (FAV).
Tra le FAV sono ricompresi materiali largamente utilizzati nel settore edile a fini di isolamento termico e acustico, basti considerare le lane minerali tra cui la lana di vetro e di roccia.
L’evoluzione normativa e il progresso scientifico relativi alla produzione e utilizzo di tali materiali, nonché la loro sempre più ampia diffusione commerciale, hanno reso obsolete le Linee guida per il corretto impiego delle fibre di vetro isolanti, emanate nel 1991.
Il documento in esame costituisce pertanto l’aggiornamento di tali procedure, utili per una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, tanto nei luoghi di lavoro che di vita, nonché per l’adozione delle relative misure di prevenzione.
In primo luogo, le Linee guida forniscono un inquadramento delle FAV sotto il profilo delle loro proprietà chimico-fisiche e delle loro caratteristiche di pericolo per la salute umana. Di qui una sintesi della normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze rappresentata dal Regolamento CE n. 1272/2008 (di seguito Regolamento CLP).
Il documento tratta in particolare due tipologie di FAV:
– le lane minerali, come già detto ampiamente utilizzate in applicazioni edilizie;
– le fibre ceramiche refrattarie, diffuse nel settore industriale per l’isolamento di forni, condutture, cavi, come anche nell’industria automobilistica e aeronautica.
Il Capitolo 7 riguarda l’esposizione alle FAV nei luoghi di lavoro, ovvero le casistiche e modalità di applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico).
Le situazioni nelle quali si può venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro sono molteplici, tra cui, più specificamente per il settore edile, la posa in opera dei prodotti contenenti le fibre o la rimozione e smaltimento degli stessi.
Il contatto può avvenire per inalazione della polvere dispersa e per contatto della pelle con il prodotto.
A seconda della loro classificazione come agenti chimici o cancerogeni, è sottolineato come l’esposizione alle lane minerali artificiali (classificate dal Regolamento CLP col numero 650-016-00-2) ricada nell’ambito di applicazione del Capo I “Protezione da agenti chimici” del Titolo IX del Testo Unico, mentre l’esposizione a fibre ceramiche refrattarie (classificate col numero 650-017-00-8) ricada nel capo II “Protezione da agenti cancerogeni”.
Pertanto, per le lane minerali artificiali, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 223 del Testo Unico e adottare le misure generali di prevenzione di cui all’articolo successivo.
Deve inoltre sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 229.
Ai fini della valutazione dei rischi, l’Allegato XXXVIII al Testo Unico non riporta valori limite di esposizione professionale per le lane minerali, per cui occorre far riferimento ai valori dell’American Conference of Governmental Industrial Hygientist (ACGIH), che pubblica annualmente i limiti soglia per sostanze chimiche e agenti fisici. Per le lane di vetro e di roccia, tale valore è 1 f/cm3.
Il documento tratta altresì, nel capitolo 8, l’esposizione alle FAV negli ambienti di vita (indoor-residenziali), e, nel capitolo 9, la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali, compresi i DPI usati.
Di particolare interesse il capitolo 10, contenente indicazioni operative di prevenzione da porre in atto nell’utilizzazione di FAV.
Per le lane minerali, non classificate come cancerogene, sono da considerare i consigli di prudenza con relativi DPI da utilizzare (utilizzo di maschere protettive usa e getta, guanti, occhiali protettivi, ecc., a seconda dei casi).
Per le fibre ceramiche e per altri prodotti classificati cancerogeni, le misure di prevenzione sono più estese e riguardano, tra gli altri, la preparazione delle strutture oggetto del lavoro, la delimitazione delle aree di lavoro, la preparazione della zona di lavoro in ambienti confinati, la formazione dei lavoratori e i DPI.
L’Allegato II, infine, sintetizza gli obblighi e le responsabilità del medico competente nel processo di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, e lo svolgimento da parte dello stesso delle diverse attività previste dal Testo Unico.

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