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29.06.2015 - tributi

NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La nuova guida dell’Agenzia, in particolare, tiene conto degli ultimi chiarimenti forniti con la Circolare 17/E del 24 aprile 2015[1] e illustra le modalità applicative generali:
■ della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, applicabile nella misura potenziata del 50%, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015[2];
■ della detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2015, di mobili ed elettrodomestici volti ad arredare l’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero edilizio[3]
■ della detrazione IRPEF/IRES del 65%, nel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare[4], per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[5], sulle parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica.
Anche in tal caso, il beneficio spetta sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
In particolare, le novità della Guida contenute nella pubblicazione di aprile 2015 riguardano:
■ il riconoscimento della detrazione del 50% nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano.
In tale ipotesi, viene confermato che l’agevolazione spetta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[6];
■ il trasferimento mortis causa della detrazione.
Al riguardo, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’erede, già detentore, conceda l’immobile in locazione o in comodato nei successivi periodi d’imposta, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni.
Tuttavia, se al termine della locazione o del comodato, l’erede riprende la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi[7];
■ l’applicabilità della detrazione per l’acquisto dei mobili.
Sotto tale profilo, viene confermato che, diversamente da quanto stabilito ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in caso di decesso del contribuente,le rate residue della detrazione per l’acquisto dei mobili, non ancora utilizzata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d’imposta.
Per completezza, si ricorda che nella recente C.M. 17/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l’esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d’imposta, anche successivi tra loro.

Note:
[1] Cfr. C.M. 17/E/2015
[2] Cfr. art.1, co.47, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che ha prorogato l’agevolazione per il 2015. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione riprenderà ad operare nella misura ordinaria del 36% fino a 48.000 euro per unità immobiliare, in base all’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[3] Ai sensi dell’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come modificato, da ultimo, dal medesimo art.1, co.47, della legge 190/2014.
[4] Come noto, questa forma di agevolazione, prorogata anch’essa dalla legge di Stabilità 2015, si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
[5] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003.
[6] Cfr. anche l’art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell’impresa esecutrice.
[7] Infatti, nella C.M. 17/E/2015 è stato chiarito che la «detenzione materiale e diretta» dell’abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l’erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi (cfr. anche C.M. 20/E/2011).

 


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