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29.06.2015 - ambiente

RIFIUTI – NUOVO ELENCO E NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti; in particolare diverranno operative la Decisione UE 2014/955 (che sostituirà l’intero contenuto dell’allegato D alla parte IV del Codice dell’ambiente, D.Lgs. 152/2006) e il nuovo Regolamento Europeo 1357/2014 (in sostituzione dell’allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).
Entrando nel merito di quanto indicato nella Decisione UE 2014/955, circa la corretta classificazione dei rifiuti con codici CER a specchio, ovvero quei codici che identificano rifiuti che potrebbero essere pericolosi o non pericolosi, si forniscono alcune indicazioni operative.
In particolare si ritiene che, qualora sussista da parte del produttore del rifiuto la certezza della non pericolosità del materiale in gestione, ai fini della valutazione e della conseguente attribuzione del codice CER, si possa compilare il campo “annotazioni” del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) con la seguente frase:
“Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decisione 2014/955/UE. Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato non destinato ad uso produttivo”.
Tale annotazione, da un lato funge da presa d’atto, da parte del produttore del rifiuto, delle nuove disposizioni europee e dall’altro pone l’attenzione sull’origine del rifiuto.
Ciò significa che, qualora il rifiuto provenga da demolizione di fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad es. uffici, mense, magazzini), sarà possibile valutare l’assenza di rifiuti pericolosi anche senza effettuare un’analisi di laboratorio per ogni conferimento. Non sussistendo, quindi, il rischio di un possibile inquinamento ambientale o danno alla salute umana, si ritiene che possa essere applicata, anche alla luce delle nuove norme comunitarie, la procedura utilizzata nel periodo di vigenza del DL 91/2014 secondo cui non vi è necessità di effettuare sempre delle analisi chimiche per l’attribuzione del CER, anche se a specchio.
Qualora, al contrario, non vi sia la certezza sull’origine del rifiuto, e quindi sulla non pericolosità dello stesso, si invitano le imprese a procedere con le relative analisi di laboratorio al fine di potere effettuare una corretta classificazione necessaria per attribuire il codice CER più appropriato.
Con riferimento alla produzione di rifiuti da demolizione e costruzione, si invitano le imprese a valutare, ove possibile, l’attribuzione del codice CER 170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106) in alternativa al 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), nonché l’utilizzo di codici CER non speculari quali il 170101 (cemento), 170102 (mattoni) e 170103 (mattonelle e ceramiche), previa verifica della sussistenza dell’autorizzazione al trasporto del CER nonché dell’autorizzazione dell’impianto al ricevimento del CER stesso.
Si precisa che la procedura suggerita può essere utilizzata sia nel caso di conferimento del rifiuto in discarica sia nel caso di conferimento dello stesso in impianti di recupero e trattamento.
In merito, infine, al nuovo Regolamento Europeo 1357/2014, si informano le imprese che sono in corso di redazione da parte di ISPRA delle linee tecniche d’indirizzo riguardanti la comparazione delle vecchie classi di pericolo H con le nuove classi HP e le relative modalità di svolgimento delle analisi di laboratorio sul contenuto delle quali si forniranno successive indicazioni.

 


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