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23.02.2015 - tributi

“SPLIT PAYMENT” – PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO ATTUATIVO

(Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23/1/2015)
Rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”) e modalità operative per il versamento dell’IVA a carico delle Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni o servizi.
Questi i principali contenuti del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale vengono stabilite le modalità operative del nuovo sistema dello “split payment” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972[1]), ossia del meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2015, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
In via generale, il DM attuativo è prevalentemente incentrato sui termini e le modalità di versamento dell’IVA facente capo alle PP.AA. destinatarie del bene o del servizio, contemplando in realtà solo marginalmente gli effetti del nuovo sistema sulle imprese, in termini di aumento del loro credito IVA. Sul punto, infatti, il provvedimento si limita a stabilire la priorità nel rimborso del credito IVA derivante dall’applicazione del sistema di “scissione dei pagamenti”, senza fissare un termine entro il quale garantirne comunque l’erogazione a favore delle imprese, né, tantomeno, prevederne strumenti di recupero immediato.
In merito, l’ANCE ha già evidenziato come tale previsione non sia assolutamente sufficiente per risolvere i gravi effetti che il meccanismo genera sugli operatori economici, chiamati, ancora una volta, a sopperire alle carenze dei controlli pubblici, vedendosi colpiti da norme che, seppur condivisibili nel loro intento di contrasto all’evasione, rischiano di compromettere definitivamente la sopravvivenza delle imprese regolari[2].
Per questo, l’ANCE continua a reiterare le proprie azioni presso tutte le competenti sedi per rappresentare, con ogni strumento possibile, l’estrema gravosità del meccanismo e le sue ripercussioni sull’equilibrio economico-finanziario delle imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici.
Permane, inoltre, il confronto con l’Amministrazione finanziaria per la soluzione delle criticità operative che lo “split payment” sta già sollevando.
In ogni caso, di seguito si sintetizzano i principali contenuti del Decreto attuativo

■ Amministrazioni Pubbliche coinvolte
Come precisato anche nella Relazione illustrativa, il nuovo sistema di “scissione dei pagamenti” va applicato dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti già destinatari del meccanismo della cd. “IVA ad esigibilità differita” (previsto dall’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’IVA è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo[3]), ossia da:
– Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
– enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti,
– camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
– istituti universitari,
– aziende sanitarie locali,
– enti ospedalieri,
– enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
– enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
Tali soggetti sono interessati dalla nuova modalità di versamento dell’IVA, sia che agiscano nell’ambito dell’attività istituzionale (quindi, senza soggettività passiva IVA), sia che acquistino beni o servizi nell’esercizio di un’eventuale attività commerciale (pertanto, come soggetti passivi IVA, al pari delle imprese)[4].
Il richiamo al meccanismo dell’”IVA ad esigibilità differita”, per il quale l’elenco dei soggetti pubblici coinvolti è stato più volte ritenuto come tassativo dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene valga a circoscrivere anche l’operatività dello “split payment”, che, pertanto, deve ritenersi applicabile alle sole cessioni di beni, o prestazioni di servizi, rese a favore di una delle Pubbliche Amministrazioni sopraelencate.
In base a tale indirizzo, sono, di contro, esclusi dal nuovo meccanismo le operazioni effettuate nei confronti degli altri soggetti non espressamente contemplati dalla norma (quali, ad esempio, ANAS, ENI, ENEL, società a prevalente partecipazione pubblica, etc.).

■ Fatturazione delle operazioni assoggettate al meccanismo
L’art.2 del decreto conferma che le imprese fornitrici devono:
1. emettere regolare fattura nei confronti delle PP.AA. destinatarie dei beni o dei servizi, in base alle ordinarie regole stabilite dall’art.21 del D.P.R. 633/1972 e, quindi, con indicazione dell’IVA, apponendo però sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”,
2. registrare la medesima fattura, ai sensi degli artt.23 e 24 del D.P.R. 633/1972, ma senza computare l’IVA indicata nella stessa nella liquidazione periodica dell’imposta (essendo questa versata direttamente dalle PP.AA acquirenti/committenti).

■ Rimborso del credito IVA
In attuazione di quanto previsto dalla legge di Stabilità (art.1, co.630, legge 190/2014), l’art.8 del provvedimento in esame prevede, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni assoggettate a “split payment”, l’esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA[5].
In particolare, tale priorità si applica:
– a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015 (ossia, a decorrere dal credito IVA maturato nel trimestre gennaio-marzo 2015, da chiedere a rimborso con istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015),
– limitatamente all’ammontare complessivo dell’IVA applicata sulle operazioni soggette al meccanismo della “scissione dei pagamenti”[6].
Si ricorda, comunque, che, in alternativa al rimborso, è ammessa la compensazione del credito IVA con altre imposte e contributi dovuti dalla medesima impresa, in base alle modalità schematizzate nel documento tecnico allegato.

■ Decorrenza del nuovo meccanismo
Circa l’efficacia del nuovo sistema di versamento dell’IVA, l’art.9 conferma quanto già anticipato dal MEF nel Comunicato Stampa del 9 gennaio scorso[7], relativamente all’operatività dello stesso per le sole fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015. Viene così ufficializzata, come richiesto dall’ANCE, l’esclusione del meccanismo per le fatture emesse sino al 31 dicembre 2014, ancorché non ancora pagate dalle PP.AA. committenti.
Per il resto, il DM stabilisce le modalità operative che le Pubbliche Amministrazioni, coinvolte nel nuovo sistema, devono seguire per il versamento dell’IVA, in merito alle quali si rinvia al testo del provvedimento.

Note:
[1] Introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015).
[2] Cfr. Comunicato Stampa del MEF del 9 gennaio 2015.
[3] L’art.3, co.3, del decreto in commento stabilisce che, nella vigenza del sistema della “scissione dei pagamenti”, il regime dell’”IVA ad esigibilità differita” (di cui all’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972) non è più applicabile, in considerazione dell’alternatività dei due meccanismi di versamento dell’imposta.
[4] L’unico caso in cui lo “split payment” non si applica è relativo all’ipotesi in cui l’operazione è soggetta al meccanismo del “reverse charge” e, cioè, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione agisca come soggetto IVA, nell’esercizio di un’attività commerciale, e l’operazione è soggetta al “reverse” (es. cessione di fabbricato strumentale a favore di un ente pubblico, che agisce nell’esercizio di attività commerciale).
[5] Ai sensi dell’art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972, in base al quale “Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria”.
[6] Il decreto, inoltre, fa salvo il rispetto delle condizioni previste dall’art.2 del D.M. 22 marzo 2007, che ha previsto il rimborso prioritario del credito IVA a favore dei subappaltatori edili che applicano il meccanismo del “reverse charge”. In base a tale disposizione, la priorità nel rimborso spetta a condizione che:
– l’impresa richiedente sia in attività da almeno 3 anni,
– il credito IVA chiesto a rimborso sia di importo pari o superiore:
– a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
– al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
[7] Cfr. Comunicato Stampa del MEFdel 9 gennaio 2015.

 


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