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26.10.2016 - trasporti

CIRCOLAZIONE STRADALE – VALIDITÀ DEL CERTIFICATO ASSICURATIVO DIGITALE

(Circolare n. 300/A/5931/16/106/15 dell’1 settembre 2016)

In tema di circolazione stradale e corretta documentazione da tenere a bordo ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada, come chiarito dal Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza – circolare n. 300/A/5931/16/106/15 dell’1 settembre 2016) in sede di controllo, il conducente di un veicolo a motore può esibire anche un certificato assicurativo digitale o una sua stampa non originale senza incorrere in alcuna sanzione.
Nella Circolare viene, infatti, ricordato che a decorrere dallo scorso 18 ottobre 2015 (art. 31, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27) è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, inoltre, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 ha modificato l’art. 10, comma 5, del Regolamento n. 34/2010 prevedendo che “la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il proprio consenso anche tramite posta elettronica”.
Per effetto di tale modifica non è sanzionabile il conducente che tiene con sé un certificato di assicurazione non in originale.


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