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26.02.2016 - tributi

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO DALLE STRUTTURE PRODUTTIVE

Riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute, da utilizzare in tre anni, a favore delle imprese che effettuano, nel corso del 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui beni e sulle strutture produttive situate in Italia.
Tale agevolazione è contenuta nella legge 28 dicembre 2015 n.221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio 2016.
In particolare, l’art. 56 della legge 221/2015 riconosce un credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute, a favore delle imprese che effettuano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell’amianto sui propri fabbricati e capannoni (ovvero su beni e strutture produttive).
Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia circa 17 milioni di euro (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019).
Per beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono avere un importo unitario almeno pari a 20.000 euro.
Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, viene stabilito che il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto ed in quelle successive in cui il credito viene utilizzato.
Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta:
– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[1];
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997)[2].
A tal riguardo, viene specificato che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dal 1°gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
Tuttavia, per l’effettiva applicazione del credito d’imposta, l’art. 56 della legge 221/2015 prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Provvedimento (ovvero entro il 2 maggio 2015), deve essere emanato il Decreto attuativo[3], contenente:
– modalità e termini per la concessione del credito d’imposta (sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande);
– le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa complessiva;
– i casi di revoca e decadenza dal beneficio.
Dopo la presentazione delle relative istanze da parte delle imprese, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei limiti delle risorse stanziate, determinerà l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà tali dati all’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” (n.1407/2013) e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[4].
Infine, per completezza, si ricorda che il bonus per la rimozione dell’amianto, oltre a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013, si affianca, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, alla detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di bonifica dell’amianto sulle unità immobiliari (ai sensi dell’art. 16-bis, lett. l), del D.P.R. 917/1986)[5].

Note:
[1] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[2]Ai fini della fruizione del beneficio, viene stabilito che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
[3] Tale Decreto deve essere emanato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[4]L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
[5] Come noto, la legge 208/2015 (Stabilità 2016), ha da ultimo prorogato il potenziamento delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare, per tutto il 2016, a favore delle persone fisiche che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, tra cui rientrano anche quelli relativi alla bonifica dell’amianto su unità abitative, è attribuita una detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

 


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