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28.04.2016 - tecnica

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE

Si riportano di seguito le principali novità della disciplina Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015).
• L’art. 2 della L.R. 33/2015 indica le competenze trasferite ai comuni in materia di costruzioni in zona sismica.
– Autorizzazione di opere nei comuni soggetti a consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445;
– Autorizzazione in materia di sopraelevazioni di edifici;
– Deposito del progetto per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni che interessano la struttura;
– Nei comuni in zona 1 e 2, rilascio dell’autorizzazione preventiva scritta di inizio lavori;
– Competenze in materia di accertamento delle violazioni in materia antisismica e trasmissione del verbale all’autorità giudiziaria;
– Emanazione del decreto di sospensione lavori in caso di violazione delle norme antisismiche;
– Esecuzione d’ufficio delle opere di demolizione costruite in difformità alla normativa antisismica o attuazione delle prescrizioni ordinate dal giudice per renderle conformi;
– Rilascio dell’autorizzazione a proseguire l’intervento nei comuni di nuova classificazione sismica.
Le suddette competenze sono esercitate dal comune secondo linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, avvalendosi, se del caso, della consulenza di un apposito ufficio regionale da costituirsi.
Se l’opera ricade in più comuni le competenze sono esercitate dai comuni stessi in forma associata se esistente, altrimenti sono esercitate dalla Regione.
• L’art. 6 della L.R. 33/2015 detta disposizioni in materia di deposito del progetto e autorizzazione ai lavori. In particolare si prevede che:
1) Tutti i progetti di costruzione, riparazione e sopraelevazione, comprese le varianti che incidono sulla struttura devono essere depositati presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell’inizio dei lavori. Apposita delibera regionale determinerà i contenuti minimi della documentazione da presentare. Nelle zone 3 e 4, il deposito, se corredato della firma del costruttore, vale come “deposito dei cementi armati” ex art. 65 del DPR 350/2001;
2) Nei comuni situati in zona 1 e 2, entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza lo sportello unico trasmette la documentazione di cui sopra al competente ufficio che dovrà rilasciare l’autorizzazione espressa all’inizio dei lavori;
3) L’autorizzazione o il diniego deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza;
4) Il comune può richiedere alla regione un parere tecnico ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Il parere deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e i tempi necessari al suo rilascio non sono computati nei 60 giorni di cui al punto 3;
5) In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione entro i termini stabili o avverso il provvedimento di rilascio è ammesso ricorso al Comune o, se l’opera ricade in più comuni, avverso il Presidente della Regione.
• L’art. 12 della L.R. 33/2015 stabilisce alcune disposizioni per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione e i provvedimenti necessari nei comuni soggetti a nuova classificazione. In particolare:
1) Il 10 aprile 2016 entrerà in vigore il provvedimento di nuova classificazione sismica dei comuni lombardi;
2) Entro 15 giorni dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione (entro il 25 aprile 2016) coloro che hanno iniziato e non ultimato una costruzione prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento di classificazione, devono farne denuncia allo sportello unico del comune che la trasmetterà all’ufficio competente;
3) Entro 30 giorni dalla denuncia, l’ufficio competente del comune accerta la conformità del progetto alle Norme Tecniche delle Costruzioni e l’idoneità della parte già realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. Tale accertamento può essere svolto sulla base di una dichiarazione depositata presso il comune dal progettista che attesti la capacità della struttura a resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche;
4) Se l’accertamento da’ esito positivo, l’opera può proseguire a deve essere conclusa entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione;
5) Se l’opera può essere resa conforme alla normativa vigente mediante opportune modifiche al progetto, l’autorizzazione viene rilasciata condizionatamente all’impegno di apportare le modifiche necessarie;
6) Se l’accertamento da’ esito negativo e non è possibile intervenire, il comune annulla il titolo abilitativo e ordina la demolizione di quanto già costruito.
• L’art. 13 della L.R. 33/2015 stabilisce, tra le altre cose, i necessari provvedimenti regionali attuativi
La legge regionale n. 33/2015 stabilisce che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta Regionale approvi i provvedimenti attuativi ivi previsti. Il termine, comunque ordinatorio, è scaduto il 13 gennaio 2016, complice il fatto che la competenza in materia è stata trasferita dalla DG Infrastrutture alla DG Protezione civile.
Da contatti informali con Regione Lombardia, si prevede che tali provvedimenti verranno approvati a breve, al più tardi entro il 10 aprile 2016, giorno di entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica.
I provvedimenti attuativi previsti riguardano:
1) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle competenze trasferite;
2) le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio di tali funzioni da parte dei comuni;
3) e modalità di attuazione del nuovo sistema informativo integrato per la gestione informatica delle pratiche;
4) le modalità e i criteri per l’individuazione delle varianti che influiscono sulla struttura;
5) il contenuto minimo della documentazione che deve essere depositata presso lo sportello unico e dell’istanza di autorizzazione per gli interventi in zona 1 e 2;
6) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni preventive all’inizio dei lavori;
7) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione da parte dei comuni;
8) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli relativi alla vigilanza del rispetto della normativa;
9) le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al completamento dell’opera nei comuni soggetti a cambio di classificazione sismica.


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