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26.02.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – ART. 1 CO. 118 LEGGE N. 190/2014 – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO – ESONERO CONTRIBUTIVO IN CASO DI LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO – INTERPELLO N. 4/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 4 del 20 gennaio 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione della disposizione relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
In particolare, è stato chiesto se l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetti anche in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, che non fruisca di ulteriori agevolazioni contributive.
Sul punto, il Dicastero, nel ricordare che l’esonero in parola spetta qualora, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, con contratto di lavoro subordinato, presso altro datore di lavoro o, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della norma, abbia avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ha precisato che la norma non esclude, con riferimento alla platea di lavoratori interessati, coloro che percepiscono trattamento pensionistico.
Pertanto, in virtù di quanto sopra, è possibile far rientrare nel campo di applicazione della disposizione i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.

Ministero del Lavoro

Roma, 20 gennaio 2016

Interpello n. 4

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 – lavoratore percettore di trattamento pensionistico.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015.
In particolare, l’istante chiede se il suddetto beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si evidenzia che l’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all’evidente scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
Ai sensi della disposizione in argomento, l’esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, va evidenziato che la lettera dell’art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.
Si ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.

 


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