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Servizio Tecnico - referente: ing. Angelo Grazioli
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05.12.2017 - urbanistica

CONTRATTO DI APPALTO E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Una delle problematiche che di frequente interessa le vicende contrattuali tra committente e appaltatore, durante l’esecuzione di lavori edili in ambito privato, è quella della determinazione del corrispettivo e, per quanto oggetto di questo approfondimento, della possibilità di variarne l’entità in corso d’opera rispetto a quanto originariamente concordato.

LA DETERMINAZIONE NEL PREZZO NELL’APPALTO
Il corrispettivo può essere espressamente determinato al momento della conclusione del contratto nel suo preciso ammontare come può, anche, in accordo tra le parti, essere fissato il criterio al quale occorre attenersi per precisarne l’ammontare in un tempo successivo, e cioè nel corso dell’esecuzione dell’opera ovvero ad opera ultimata. Si parla di appalto a corpo quando il compenso dovuto all’ appaltatore è “chiuso” ossia stabilito al momento della conclusione del contratto per tutti i lavori da svolgersi come definiti nel capitolato senza, di regola, possibilità di variazioni. In tale caso è opportuno che l’intervento da realizzare sia descritto in maniera il più possibile dettagliata affinché l’appaltatore non sia esposto al rischio di imprevisti. Nell’ appalto a misura (o a prezzi unitari) il corrispettivo viene calcolato applicando ad ogni lavorazione un prezzo unitario. Ciò premesso e considerando che, nello svolgimento di lavori edili commissionati in appalto, specie laddove questi abbiano una durata piuttosto lunga, possono verificarsi una serie di situazioni che diano luogo alla necessità di variare il prezzo concordato, si vuole, con questo approfondimento normativo e giurisprudenziale, evidenziare che esistono una serie di disposizioni normative che si applicano laddove le parti non hanno previsto una disciplina “speciale”. Se la regola in materia di appalto è l’immodificabilità del prezzo in quanto l’appaltatore che esegue i lavori deve assumersi il rischio economico (articolo 1655 codice civile) dell’eventualità di un costo superiore a quello convenuto vi sono, all’interno del codice civile, una serie di norme che consentono , in determinate ipotesi, che a sua volta potranno essere declinate diversamente dalle parti, di adeguare il corrispettivo a fronte di una variante progettuale, di difficoltà nell’ esecuzione o di un aumento dei costi intervenuti successivamente.

È disponibile presso gli uffici dell’Associazione una disamina delle varie fattispecie normative con il richiamo agli articoli del C.C. ed infine una rassegna specifica di giurisprudenza.

 

 


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