Print Friendly, PDF & Email
null
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
22.08.2017 - ambiente

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – DAL 22 AGOSTO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE REGOLE

(DPR 13/6/2017 n. 120 – Gazzetta Ufficiale numero 183 del 7/8/2017)

 

Il 22 agosto 2017 entra in vigore il nuovo regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Il regolamento, contenuto in un apposito decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 183 del 7/8/2017, accorpa le previgenti disposizioni riguardanti la gestione degli scavi che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso e cioè, come detto, dal 22/8/2017.

Con il regolamento, inoltre, vengono modificate le condizioni per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso sito, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Il decreto in esame si compone di 31 articoli organizzati in sei Titoli. Il Capo I del Titolo II reca disposizioni comuni, applicabili a tutte le tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti. Il Capo II, invece, riguarda disposizioni che trovano specifica applicazione esclusivamente per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti generate da grandi cantieri; mentre i Capi III e IV si occupano, rispettivamente, della gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di piccole dimensioni e delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

Per questi ultimi si forniscono le prime indicazioni operative, rinviando l’approfondimento delle procedure da adottare nei grandi cantieri e nelle aree soggette a bonifica ad una successiva informativa. Gli uffici di ANCE Brescia – Collegio Costruttori restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

Definizione di terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo oggetto del nuovo regolamento sono definite come “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra”.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.

 

Provenienza

Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, analogamente alla previgente regolamentazione, sono individuate procedure distinte per le terre prodotte in:

► cantieri di piccole dimensioni: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);

► cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di VIA o AIA;

► cantieri di grandi dimensioni: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di VIA o AIA.

Le tre tipologie di sottoprodotti classificate in ragione dell’origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo sono riconducibili a due distinte procedure:

► terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni (definite nell’articolo 9);

► terre e rocce generate da cantieri di piccole dimensioni (definite negli articoli 20 e 21) e terre e rocce da scavo generate in grandi cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA (definite nell’articolo 22).

 

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA – principali novità

Le principali novità nella gestione degli scavi provenienti da cantieri di piccole dimensioni e in quelli non sottoposti a VIA e AIA riguardano, in particolare:

► un nuovo modello di dichiarazione (Allegato 6);

► l’obbligo di inviare la dichiarazione almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo;

► la comunicazione preventiva delle modifiche sostanziali (15 giorni prima);

► l’obbligo di utilizzo di specifico documento di trasporto (Allegato 7);

► l’obbligo di trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine di validità della dichiarazione (Allegato 8);

► i nuovi soggetti destinatari delle dichiarazioni;

► le analisi di laboratorio, che ora prevedono un set analitico minimo per la verifica dell’assenza di contaminazione;

► i nuovi requisiti per l’eventuale deposito intermedio.

 

La procedura

Ai fini della gestione degli scavi, il produttore, definito come il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo, dovrà attestare la sussistenza delle condizioni per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti tramite la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’Allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente.

Nella dichiarazione il produttore dovrà indicare le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l’utilizzo, che non potranno comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

 

Proroga del termine di utilizzo

I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunicherà al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

 

Modifiche sostanziali

Nel caso di modifiche sostanziali dei requisiti di cui all’articolo 4, il produttore dovrà aggiornare e trasmettere la dichiarazione iniziale, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo potranno essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituisce modifica sostanziale l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della dichiarazione di utilizzo, la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli precedentemente indicati, la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo e la modifica delle tecnologie di scavo.

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione potrà essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

 

Trasporto

Il trasporto delle terre e rocce da scavo dovrà essere accompagnato dalla documentazione indicata nell’Allegato 7, predisposta in triplice copia, una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni.

 

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

L’utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo, resa dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’Allegato 8 all’autorità e all’ARPA competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione di avvenuto utilizzo dovrà essere resa entro il termine di validità della dichiarazione è dovrà essere conservata dal produttore per cinque anni. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo.

L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporterà la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

 

Analisi chimiche

Al fine della verifica dell’assenza di contaminazione, il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera.

Fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse, il set analitico minimale da considerare è il seguente: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA. Questi ultimi (BITEX e IPA) dovranno essere eseguiti soltanto nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 metri di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

 

Possibili utilizzi

L’utilizzo delle terre da scavo potrà avvenire per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi ovvero nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava.

Con riferimento alla concentrazione delle sostanze inquinanti, le terre da scavo potranno essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione, se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A.

Se la concentrazione di inquinanti sarà compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B l’utilizzo potrà avvenire soltanto in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B sarà possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali. In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali ecc.) dovranno essere applicati accorgimenti tecnici che assicurino l’assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa.

 

Deposito intermedio

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo potrà essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) che il sito rientri nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A;

b) che l’ubicazione e la durata del deposito vengano indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21;

c) che la durata del deposito non superi il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione;

d) che il deposito delle terre e rocce da scavo sia fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni e ad eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) che il deposito delle terre e rocce da scavo sia conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione e sia identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale vengano riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione.

 

Normale pratica industriale

Sono considerate normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, l’Allegato 3 elenca fra le operazioni di normale pratica industriale la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici, la riduzione volumetrica mediante macinazione, la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo. A differenza della previgente normativa, l’attività di stabilizzazioni a calce o cemento non è inclusa nell’elenco delle normali pratiche industriali.

 

Terre e rocce da scavo qualificate rifiuti: disciplina del deposito temporaneo

Il decreto introduce alcune agevolazioni in relazione al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (codici CER 170504 o 170503*), che possono essere tenute in deposito per un periodo di 12 mesi fino al quantitativo massimo di 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi (quantitativo aumentato rispetto al limite “ordinario” di 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi).

Il deposito può pertanto essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

► il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta siano realizzati presso il sito di produzione;

► le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 siano depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

► le terre e rocce da scavo siano raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

► il deposito sia effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

► nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito sia realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

 

Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti

Il decreto specifica dettagliatamente le condizioni per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero:

► la certezza dell’utilizzo a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

► la non contaminazione del suolo, verificata ai sensi dell’Allegato 4 del decreto (unitamente al test di cessione in caso di presenza di materiali di riporto).

Norme transitorie

I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento. Pertanto, i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22/8/2017) è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente resteranno disciplinati dalle relative disposizioni.

Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (entro il 18/2/2018), il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento.

 

AllegatoDPR 13/6/2017 n. 120


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941