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24.11.2017 - lavoro

INAIL – OBBLIGO DI COMUNICARE ALL’ISTITUTO GLI INFORTUNI CON PROGNOSI SUPERIORE A UN GIORNO – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 12 OTTOBRE 2017, N. 42

A far data dal 12 ottobre scorso, il datore ha l’obbligo di comunicare, in via telematica, all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (v. circolare del Collegio datata 5 ottobre 2017).
Al riguardo, l’Istituto ha reso disponibile, sul proprio sito, un nuovo applicativo telematico, denominato “Comunicazione di infortunio”, quale esclusivo strumento utilizzabile dai datori per procedere alla predetta comunicazione.
In aggiunta a ciò, l’INAIL ha diramato, con circolare 42 del 12 ottobre scorso, le istruzioni circa l’adempimento, da parte dei datori, del nuovo obbligo e l’illustrazione del funzionamento del citato applicativo.
In particolare, la circolare conferma come, per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, permanga l’obbligo della denuncia di infortunio, strumento diverso e distinto, anche sotto il profilo terminologico, rispetto alla comunicazione.
L’INAIL precisa che l’obbligo di quest’ultima si considera assolto per mezzo della denuncia, nel caso di eventi da subito prognosticati guaribili in periodi superiori a tre giorni.
In altri termini: il datore che è tenuto alla denuncia non deve provvedere anche alla comunicazione, essendo quest’ultima assorbita dalla prima.
Nella circolare, inoltre, si evidenzia opportunamente come, qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, il datore non riesca a procedere all’inserimento on line della comunicazione di infortunio, quest’ultima dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC, mediante apposito modulo scaricabile dal portale dell’Istituto. Tale PEC dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata della Sede INAIL individuata avuto riguardo al domicilio dell’infortunato e dovrà contenere, come allegato, la schermata di errore restituita dal sistema, attestante il motivo ostativo all’adempimento in argomento.
Tra le altre caratteristiche dell’applicativo, per le quali si rimanda al testo della circolare dell’Istituto va, di certo, segnalata la funzione “Converti in denuncia”, utilizzabile dai datori di lavoro per inoltrare la denuncia nel caso in cui un infortunio già di oggetto di una “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni.
L’INAIL ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,00 euro, al cui accertamento e alla cui irrogazione sono competenti gli Organi di vigilanza, ivi incluse le Aziende sanitarie locali competenti per territorio.


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