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24.07.2017 - lavori pubblici

RIPRISTINATO IL POTERE DELL’ANAC DI CENSURARE I PROVVEDIMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI CHE VIOLINO IL CODICE DEGLI APPALTI

È stata pubblicata sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017 la legge 21 giugno 2017, n. 96 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».
Dopo la provvidenziale soppressione del comma 2 dell’articolo 211 del Codice dei contratti, viene introdotta in via definitiva una nuova e accettabile disciplina dei rapporti tra ANAC e stazioni appaltanti: l’articolo 52-ter ha introdotto i seguenti tre nuovi commi al predetto articolo 211:
«1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter».

 

 


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