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26.10.2017 - sicurezza

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D. LGS. N. 81/08 – QUATTORDICESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

L’allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro sia tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro ivi riportate a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica, il datore di lavoro deve rivolgersi all’INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL, dall’ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati.
Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.
I verbali attestanti l’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, al fine di aggiornare la platea delle strutture autorizzate a svolgere gli accertamenti tecnici, il quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Il nuovo elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 settembre 2017 e reperibile sul sito www.lavoro.gov.it, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 9 settembre 2016.


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