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08.03.2018 - lavori pubblici

ANCHE NELLA GARA ELETTRONICA NON SI PUò REDARRE L’OFFERTA SU UNA FOTOCOPIA DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

(TRGA Trento 08/01/2018, n. 4,)
Non è sostenibile la censura – incentrata sulla violazione della lex specialis e sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti – tesa a dimostrare che l’utilizzo di una copia scansionata del file .pdf della “Lista delle lavorazioni e forniture”, in luogo del “file .pdf caricato a sistema”, si configurerebbe come un mero vizio formale, comunque non idoneo a determinare l’esclusione dalla gara. Al riguardo occorre evidenziare che – a fronte della sintetica motivazione dell’originario provvedimento di esclusione della ricorrente: «il file denominato “Lista delle lavorazioni e Forniture” allegato dall’impresa S.T.E. Costruzioni Generali srl risulta essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito dall’Amministrazione e pertanto privo dei certificati di firma del “Servizio Competente” e della “Stazione Appaltante”. L’impresa suddetta, conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, viene pertanto esclusa» – la stazione appaltante, a seguito dell’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente, nella nota del 2 novembre 2017 (anch’essa ritualmente impugnata) ha esplicitato le ragioni dell’esclusione affermando che «la presenza del certificato di firma all’interno del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” assolve la funzione che, nelle procedure cartacee, è attribuita al timbro, a secco o in originale, apposto su ogni singolo foglio dal responsabile del procedimento, attestante l’originalità della lista stessa, come previsto dall’art. 57, comma 1 del regolamento di attuazione sopra citato. L’obbligo di utilizzo della lista fornita dall’Amministrazione risponde altresì all’esigenza di garantire la massima chiarezza e trasparenza delle operazioni di gara a tutela sia della speditezza delle operazioni sia della par condicio tra i concorrenti, sia, infine, dell’imparzialità e dell’operato dell’Amministrazione». Peraltro, secondo la ricorrente, neppure tali esigenze potrebbero giustificare la sua esclusione dalla gara, sia perché sarebbero comunque soddisfatte dall’utilizzo del modulo fornito dalla stazione appaltante, all’uopo scansionato, sia perché nelle procedure di gara tradizionali la produzione da parte dei concorrenti di copia della lista delle lavorazioni e delle forniture completa del necessario timbro sarebbe finalizzata unicamente a garantire che la lista delle lavorazioni e forniture sia proprio quella predisposta dalla stazione appaltante, e tale esigenza nel caso delle procedure telematiche sarebbe soddisfatta dalla presenza della firma dei responsabili del “Servizio Competente” e della “Stazione Appaltante”.
Neppure tali argomenti però risultano convincenti. Innanzi tutto – alla luce delle disposizioni dell’art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 77, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che per le procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche richiamano le vigenti disposizioni in materia di firma digitale – coglie nel segno la Provincia quando afferma che è proprio l’apposizione della firma digitale del responsabile del procedimento sul “file .pdf caricato a sistema” l’adempimento (corrispondente all’apposizione del timbro a secco dal responsabile del procedimento sul documento cartaceo cui si riferisce l’art. 57, comma 1, del D.P.P. n. 9-84/Leg.) che origina il documento “Lista delle lavorazioni e forniture” in originale, che deve essere utilizzato dal concorrente per la formulazione della propria offerta economica, sicché a tale documento non è assimilabile il documento scansionato, che non riporta i certificati di firma digitale riconducibili al responsabile del procedimento. Inoltre – alla luce delle richiamate considerazioni svolte da questo Tribunale (nella sentenza n. 305 del 2017) in merito alle «prevalenti esigenze di certezza e celerità perseguite dall’amministrazione» attraverso il ricorso alle gare telematiche – la non assimilabilità della compilazione del modulo scansionato alla compilazione del “file .pdf caricato a sistema” risulta ulteriormente dimostrata dalle considerazioni svolte dalla stazione appaltante nella nota del 2 novembre 2017. Decisive in tal senso appaiono le puntuali repliche svolte dalle parti resistenti nelle rispettive difese, ove è stato evidenziato che – laddove si ammettesse la possibilità di derogare alle regole tecniche proprie dei sistemi telematici di e-procurement, ammettendo l’utilizzo, da parte del concorrente, del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” scansionato – risulterebbe frustrata la ratio stessa della gara telematica, perché si imporrebbe al seggio di gara di porre in essere incombenti istruttori non previsti, anche particolarmente complessi, ossia di controllare ogni singola voce della lista scansionata e compilata dal concorrente per verificarne l’esatta corrispondenza con quella timbrata dal responsabile del procedimento, e tale operazione non solo richiederebbe tempo, ma soprattutto non potrebbe assicurare l’assenza di errori (specie laddove siano previste lavorazioni di particolare complessità e, quindi, composte da un numero considerevole di voci), con conseguente violazione dei principi di speditezza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Tali considerazioni valgono a dimostrare che la ratio della procedura per la formulazione dell’offerta economica, prevista dal paragrafo 3.1.1 della lettera d’invito, non è solo quella di garantire che la lista delle lavorazioni e forniture sia proprio quella predisposta dalla Stazione appaltante, ma anche quella di «garantire la massima chiarezza e trasparenza delle operazioni di gara a tutela sia della speditezza delle operazioni sia della par condicio tra i concorrenti, sia, infine, dell’imparzialità e dell’operato dell’Amministrazione», come puntualmente evidenziato nella suddetta nota del 2 novembre 2017.

 


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