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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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18.07.2018 - lavoro

AVVENUTA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL “DECRETO DIGNITÀ” – PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – PRIME INDICAZIONI ANCE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 il Decreto legge n. 87/2018 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che, per espressa previsione testuale, è entrato in vigore lo scorso 14 luglio.
ANCE ha elaborato una scheda di sintesi delle novità introdotte dal decreto in materia di lavoro, il cui testo viene allegato alla presente.
La novità di maggior interesse per le imprese sta nell’ennesimo intervento sulla disciplina del contratto a termine, con una significativa abbreviazione della durata massima del singolo contratto che passa dai precedenti 36 a soli 12 mesi.
Una durata superiore, ma nel limite massimo dei 24 mesi, è consentita solo al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria,
con riproposizione, quindi, dell’obbligo della causale nella disciplina normativa di cui trattasi.
Inoltre, va evidenziata l’introduzione di una disposizione transitoria secondo cui le norme sopra riferite si applicano sia ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, ossia dopo il 14 luglio 2018, che ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
Ne consegue che le eventuali proroghe dei contratti in essere al 14 luglio u.s., libere da causali fino al limite massimo di 12 mesi, potranno superare tale termine solo se il datore indicherà, nella comunicazione di proroga, una delle esigenze individuate nel nuovo testo dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, come riformulato dal decreto di cui trattasi, e comunque nel rispetto del limite massimo delle 4 proroghe, introdotto dal medesimo decreto.
Anche i rinnovi dei contratti già stipulati alla data del 14 luglio u.s. sono subordinati al rispetto delle causali e del termine massimo di durata del rapporto di 24 mesi.
Pertanto, laddove, nella vigenza della precedente normativa, sia stato stipulato un primo contratto a termine con un lavoratore, il secondo contratto a tempo determinato con quello stesso lavoratore, stipulato dopo il 14 luglio 2018, configura un rinnovo ed è, pertanto, soggetto all’apposizione della causale indipendentemente dalla durata del primo e/o del secondo contratto.
Il Servizio Sindacale dell’Associazione resta comunque a disposizione delle Imprese per ogni approfondimento si rendesse necessario.

Allegati:

Circolare_ Decreto_dignità
Ance_Scheda_di_sintesi

 


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