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08.05.2018 - tributi

ECOBONUS – ON LINE IL PORTALE DELL’ENEA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

È on line il portale finanziaria 2018.enea.it dedicato dall’ENEA all’invio della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione fiscale cd. Ecobonus e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Tale adempimento vale anche nel caso di intervento congiunto di Ecobonus e Sismabonus svolto su parti comuni di edifici condominiali.
Come noto, l’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La misura della detrazione (da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo) va da un minimo del 50% a un massimo del 75% entro un ammontare massimo, variabile a seconda del tipo di intervento realizzato e a seconda che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali.
Tale disciplina, prevista dall’art.14 del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, ha subito le ultime recenti modifiche ad opera della legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018).
– proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) in una misura che va dal 50% al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.
– beneficio, già prevista fino al 31 dicembre 2021 nella misura ordinaria del 50% e del 65% e nella “formula potenziata” del 70/75%, per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali (cd. “Ecobonus condomini”).
– la possibilità di cumulare l’Ecobonus con il Sismabonus per quegli interventi che riguardano parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Tale beneficio è riconosciuto nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore, e dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
Questa detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio[1].
– la percentuale di detrazione del 50% perle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per alcuni tipi di intervento di riqualificazione energetica:
► acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi
► acquisto e posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All. M, D.Lgs. 311/2006)
► sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013)
► acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
– la percentuale di detrazione del 65% le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 per i seguenti interventi:
► riqualificazione energetica “globale”
► strutture opache orizzontali e verticali
► installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
► sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro) con:
– impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02);
– impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
► acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
► acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (detrazione massima 100.000 euro)
► impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima 30.000 euro)
► sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore
► acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.
– la possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti, ivi compresi i soggetti “incapienti” (pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).
– l’estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative.
Per tutte le informazioni sulle detrazioni da Ecobonus, l’ENEA mette a disposizione di cittadini e tecnici il portale informativo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Si fa presente, inoltre che L’ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento per definire la procedura necessaria per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia conclusi nel 2018, che comportano, anche, riduzione dei consumi energetici.
Si ricorda che tale nuovo adempimento, è stato introdotto dalla legge di “Bilancio 2018 che ha prorogato di un altro anno la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.

Note:
[1] La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).

 


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