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01.10.2018 - lavoro

INGRESSO CITTADINI EXTRACOMUNITARI – D.LGS. 71/2018

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141/18 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 71/2018, attuativo della direttiva comunitaria n. 801/2016.
Il provvedimento, che apporta modifiche al D.Lgs. n. 286/98 e al Decreto-Legge n. 105/2003, definisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari, per i motivi previsti dalla direttiva UE, tra cui ricerca, studio e tirocinio.
Tra i principali obiettivi del decreto, in vigore dal 5 luglio scorso, vi è quello di favorire la mobilità dei ricercatori e degli studenti extracomunitari e facilitarne l’accesso al mercato del lavoro italiano.
In particolare, si segnalano le seguenti innovazioni al citato D.Lgs. n. 286/98:
– all’art. 27-ter, inerente l’ingresso e il soggiorno per ricerca, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, degli stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, è inserito il comma 9-bis, con il quale si stabilisce che lo straniero che abbia completato l’attività di ricerca, dietro presentazione di idonea documentazione, alla scadenza del relativo permesso, può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con l’attività di ricerca completata. In presenza dei requisiti previsti dal decreto, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro;
• all’art. 39-bis, inerente il soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio, dopo il comma 1, il comma 1-ter prevede l’applicazione ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, delle relative linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 (art. 1, comma 34, legge n. 92/2012). Il comma 1-quater stabilisce, inoltre, che per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno sia quella prevista dalla convenzione di formazione;
• viene aggiunto quindi l’art. 39-bis.1, concernente il permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti. Si stabilisce che lo straniero, il quale abbia conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo o secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del relativo permesso di soggiorno, possa dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, e richiedere, dietro presentazione di idonea documentazione attestante il conseguimento dei suddetti titoli, un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi, al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal decreto, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

 

 


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