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02.08.2018 - lavoro

INL – RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER UTILIZZO STRUMENTO DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – CIRCOLARE 18 GIUGNO 2018, N. 302

L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ha fornito, con la lettera circolare n. 302/2018, indicazioni operative in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’istallazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, per motivi legati alla “sicurezza del lavoro”, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970.
In particolare, l’Istituto ha chiarito che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, è necessario che le istanze contengano le motivazioni di natura prevenzionistica che giustificano l’istallazione degli impianti suddetti e siano corredate dagli estratti del documento valutazione dei rischi (DVR) dai quali risulti che l’installazione sia necessaria al fine di ridurre i rischi in materia di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori, riscontrabili nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nel DVR.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Circolare 18 giugno 2018, n. 302
Oggetto: Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
Pervengono a questo Ispettorato nazionale diverse richieste di chiarimento, da parte degli uffici territoriali, in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”.
In proposito va sottolineato che l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.
Pertanto si ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto.
Più specificatamente appare necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).
Pertanto l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.


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