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08.03.2018 - lavoro

INPS – DURC ONLINE: EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA SULLA VERIFICA DELLA REGOLARITà CONTRIBUTIVA – MESSAGGIO 23 GENNAIO 2018, N. 322

L’INPS, con il messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi previsti dalle norme estensive contenute nell’art. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
In particolare, l’Istituto ha confermato che le regole relative al rilascio del DURC nel corso dell’iter di definizione agevolata degli importi a ruolo, previste dall’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, trovano applicazione anche nelle ipotesi di definizione agevolata delle cartelle esattoriali scadute e non saldate, relative anche a debiti contributivi, che sono state oggetto di proroga ed estensione con il D.L. 148/2017.
Pertanto, è possibile ottenere, in tutte le ipotesi di definizione agevolata, comprese quelle previste dalle norme in questione, un esito di regolarità, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.
INPS – Messaggio 23 gennaio 2018, n. 322
Oggetto: Art. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Definizione agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione ed effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva – Durc on line.

Annulla e sostituisce msg 142/2018.
Premessa
L’articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, rubricato “Estensione della definizione agevolata dei carichi”, ha introdotto alcune novità in merito alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito già disciplinata dall’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
Il nuovo quadro normativo venutosi a determinare prevede per i contribuenti la possibilità di:
1. pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, come stabilite dall’art. 6, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 193/2016, entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione (comma 1);
2. accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 (comma 4, lett. a), n.1);
3. accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016 (comma 4, lett. a), n. 2);
4. accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (comma 4, lett. b).
1. Proroga dei termini art. 1, comma 1.
L’art. 1, comma 1, del decreto in oggetto, per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, ha consentito ai medesimi di potere rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.
Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente è tenuto a rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente.
La predetta possibilità ha ricompreso anche le posizioni dei contribuenti che abbiano pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017.
2. Estensione della definizione agevolata art. 1, comma 4, lett. a) e b).
L’art. 1, comma 4, del decreto in trattazione riguarda: 1. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge n. 193/2016;
2. i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
3. i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
In questi casi il contribuente può accedere all’agevolazione presentando la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 e utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Agente della Riscossione.
Dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di pagamento della prima/unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni aventi scadenza successiva alla data di presentazione.
2.1 Modalità di accesso alla definizione agevolata per i carichi di cui ai numeri 1 e 2.
Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 e ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:
– entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
– entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare:
– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;
– nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;
– entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.
Si evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa.
2.2 Modalità di accesso alla definizione agevolata per i carichi di cui al numero 3.
Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, l’iter della nuova definizione prevede:
– entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al n. 3, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile (art. 6, comma 3, del decreto legge n. 193/2016);
– entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;
– il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo secondo le seguenti scadenze:
luglio 2018;
settembre 2018;
ottobre 2018;
novembre 2018;
febbraio 2019.
In riferimento ai soli carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la nuova definizione, nel caso di carichi interessati da dilazione, può essere esercitata dal contribuente anche se non risultino adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.
3. Riflessi della normativa sulla verifica della regolarità contributiva – Durc on line.
L’art. 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento all’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 ha previsto per il contribuente la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 3 del DM 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34.
In tale ambito è stato inoltre stabilito che al mancato perfezionamento della definizione agevolata – in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute – consegue l’annullamento (comma 2) di tutti i Documenti rilasciati in virtù del citato comma 1 a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017.
Tenuto conto del quadro normativo venutosi a delineare a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 148/2017, descritto in premessa, si è posta la necessità di valutare se il rinvio letterale all’art. 6 del decreto legge n. 193/2016 operato dall’art. 54, comma 1, del decreto legge n. 50/2017, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi oggi disciplinate dal citato art. 1, comma 4, lett. a) e b).
In merito, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall’Istituto, con nota del 09.01.2018, prot. 0000090, nel considerare le formulazioni sia dell’art. 1 del decreto legge n. 148/2017 che dell’art. 54 del decreto legge n. 50/2017, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.
Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.
Tenuto conto delle precisazioni ministeriali, le sedi territoriali provvederanno alla definizione delle richieste di verifica di regolarità sulla base delle indicazioni fornite con la circolare n. 80 del 02/05/2017.

 


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