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01.06.2018 - lavoro

INPS – INDENNITA’ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO IN FAVORE DI FAMILIARI DISABILI – IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2018 – CIRCOLARE 4 APRILE 2018, N. 61

L’INPS, con la circolare 4 aprile 2018, n. 61 ha comunicato il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33%, nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno 2018.

In particolare, i valori massimi dell’indennità economica sono i seguenti:

anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità
2018 47.967,72 36.066,00 98,81

I valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile sono stabiliti come segue:

anno Retribuzione figurativa massima annua Retribuzione figurativa massima settimanale Retribuzione figurativa massima giornaliera
2018 36.066,00 693,58 98,81

INPS – circolare 4 aprile 2018, n. 61
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2018.
Sommario: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
… omissis…
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 – indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2018
Come comunicato con circolare n. 14/2007, l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l’anno 2018,sulla base della variazione dell’indice Istat del +1,1%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A B C D
Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità
2018 47.967,72 36.066,00 98,81

TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A B C D
Anno retribuzione figurativa massima annua retribuzione figurativa massima settimanale retribuzione figurativa massima giornaliera
2018 36.066,00 693,58 98,81

 


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