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08.03.2018 - lavoro

INPS – MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – CIRCOLARE 26 GENNAIO 2018, N. 13

L’INPS, con circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, che si riporta di seguito per quanto qui di interesse, ha comunicato, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

 

INPS – Circolare 26 gennaio 2018, n. 13

Oggetto: Determinazione per l’anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti

SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

INDICE

  1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
  2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo
  3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
  4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
  5. Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
  6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
  7. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
  8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
  9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
  10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
  11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
  12. Datori di lavoro iscritti alla gestione pubblica

 

  1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.

Considerato che, nell’anno 2017, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’Istat è stata pari all’1,1%, si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2018. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 48,20 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2018, pari a € 507,42 mensili) se di importo inferiore.

 

Anno 2018 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 507,42
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 48,20

 

 

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970 e ai lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991) e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari).

…OMISSIS…

 

  1. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2018, a € 26,78.

 

Anno 2018: retribuzioni
convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima 26,78

 

 

… OMISSIS…

 

  1. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell’abrogato art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

€ 48,20 x 6 /40 = € 7,23

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 48,20 x 5 /36 = € 6,69

 

  1. Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto, (a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2018 in € 46.630,00, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.885,83, da arrotondare a € 3.886,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

 

Anno 2018 Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 46.630,00
Importo mensilizzato 3.886,00

 

 

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento <Contributo>.

 

  1. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, è pari, per l’anno 2018, a € 101.427,08, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 101.427,00.

 

Anno 2018 Euro
Massimale annuo della base contributiva 101.427,00

 

 

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti). L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione ListaPosPA nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito dell’elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della gestione credito.

Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter del D.L. n.384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <ImponibileEccMass>.

 

  1. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 507,42 per l’anno 2018, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 202,97.

 

Anno 2018 Euro
Trattamento minimo di pensione 507,42
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 202,97
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) 10.544,00

 

(*) Il limite annuo è pari a 202,97 x 52

 

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.

 

  1. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano, di seguito, per l’anno 2018 gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.

 

Anno 2018 Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

rese in formato cartaceo

rese in forma elettronica

 

 

 

5,29

7,00

Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

 

 

Con specifico riferimento ai benefit di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, il cui tetto è fissato in € 258,23, si precisa che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei medesimi, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. art. 51, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn. 104/1998 e 1/2007, per il regime dell’azionariato dei dipendenti alla circolare n. 123/2009, nonché, per i soggetti iscritti alla gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.

Si fa presente, inoltre, che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), nonché, da ultimo, la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), attraverso un intervento sistematico nell’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), hanno ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, ampliando le tipologie di prestazioni, somme e valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili) se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall’art. 1, comma 182 e seguenti della legge n. 208/2015. In considerazione dell’ampia portata dei citati interventi normativi le novità concernenti la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi saranno oggetto di apposita circolare.

 

  1. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall’Istat è pari, per l’anno 2018, a € 2.109,19.

L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

Anno 2018 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.109,19

 

 

…OMISSIS…

 

 


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