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09.07.2018 - lavoro

ISTANZA DI INTERPELLO – VINCOLATIVITÀ VERSO TUTTI I CONTRIBUENTI DELLA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – ESCLUSIONE – CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 19 APRILE 2018, N. 9719

La Corte di Cassazione, con ordinanza 9719 del 19 aprile scorso, ha ribadito il principio secondo cui la risposta a un interpello vincola l’Amministrazione Finanziaria esclusivamente nei confronti del contribuente che ha fatto istanza. Ciò in quanto, secondo la Corte, non esiste nell’ordinamento italiano un principio di affidamento che tuteli i contribuenti che si siano conformati alla risposta fornita dall’Amministrazione ad un interpello proposto da un terzo.
Nel caso di specie, una Società di capitali ha presentato ricorso contro un avviso di accertamento relativo alla indebita utilizzazione di un particolare regime Iva.
In entrambi i gradi del giudizio le Commissioni Tributarie hanno dato ragione alla ricorrente sul presupposto che essa aveva agito uniformando il proprio comportamento a una risposta fornita, in un caso analogo, dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la Commissione Regionale ha sottolineato come “il Fisco era tenuto a non emettere atti difformi alla risposta da esso data in un caso del tutto analogo, che ha l’effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dall’operare in senso conforme alla risposta”.
Sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione e, nel lamentare, tra l’altro, la violazione degli articoli dello Statuto del Contribuente relativi alla tutela dell’affidamento e della buona fede nonché al diritto di interpello, ha sostenuto l’inesistenza nell’ordinamento vigente di un principio di tutela del soggetto che abbia seguito le affermazioni contenute in un interpello proposto da un terzo su questioni simili a quelle che lo riguardano.
La Corte di Cassazione ha condiviso tale posizione ribadendo che tale generico principio di tutela non trova supporto in nessuna norma di diritto.
Infatti, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto citato, la risposta scritta e motivata, resa dall’Amministrazione al contribuente che l’abbia interrogata su fattispecie di natura tributaria, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, non avendo rilevanza per tutti gli altri
Al contrario, nei soli casi in cui l’Amministrazione Finanziaria valuti l’opportunità di trasporre in una circolare o in una risoluzione un parere già reso tramite risposta ad interpello, il contenuto di quest’ultima acquista valenza per la generalità dei contribuenti

 


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