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09.07.2018 - tributi

ISTANZE DI INTERPELLO- LA RISPOSTA VINCOLA L’AGENZIA DELLE ENTRATE SOLO NEI CONFRONTI DELL’ISTANTE

La risposta a un interpello vincola l’Amministrazione Finanziaria esclusivamente nei confronti del contribuente che ha fatto istanza. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento un principio di affidamento che tuteli i contribuenti che si siano conformati alla risposta fornita dall’AdE ad un interpello proposto da un terzo.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (Civ. Sez. 5) con l’Ordinanza 9719 del 19 aprile 2018 in occasione di un ricorso avviato da una società di capitali in seguito ad un avviso di accertamento relativo alla indebita utilizzazione del regime Iva “del margine”.
In entrambi i gradi del giudizio le Commissioni Tributarie hanno dato ragione alla ricorrente che aveva agito basandosi sulla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un caso analogo a quello di specie.
In particolare, la Commissione Regionale ha accolto l’appello della ricorrente sul presupposto che “il Fisco era tenuto a non emettere atti difformi alla risposta da esso data in un caso del tutto analogo, che ha l’effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dall’operare in senso conforme alla risposta”.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 10 ed 11 della legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente) relativi rispettivamente alla tutela dell’affidamento e della buona fede e al diritto di interpello, sostenendo l’inesistenza nell’ordinamento vigente di un principio di affidamento del contribuente che abbia dato credito ad affermazioni contenute in un interpello proposto da un terzo su questioni simili a quelle che lo riguardano.
La Corte di Cassazione ritiene fondato tale motivo ribadendo che tale generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del Contribuente la riposta scritta e motivata, resa dall’Amministrazione al contribuente che l’abbia interrogata su fattispecie di natura tributaria, vincola ogni organo dell’Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, non avendo rilevanza per gli altri contribuenti.
Al contrario, nei casi in cui l’Amministrazione Finanziaria provveda alla pubblicazione del parere reso tramite l’interpello in una Circolare o in una Risoluzione, allora tale risposta acquista valenza per la generalità dei contribuenti.
Ciò può accadere quando un numero elevato di contribuenti ha presentato istanze di interpello sulla stessa questione o su questioni analoghe, quando il parere dell’Amministrazione Finanziaria si è pronunciata su norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, quando sono stati segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici e, in generale, in ogni altro caso in cui l’Agenzia delle Entrate ritenga che il chiarimento fornito abbia interesse generale[1].

Nota:
[1] Cfr. comma.6 dell’art.11, della legge 212/2000

 


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