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29.03.2018 - tributi

LO SPLIT PAYMENT SI APPLICA DALLA DATA DI INCLUSIONE DELL’ENTE NEGLI ELENCHI DEL MEF

Il momento a partire dal quale si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) coincide con la data di effettiva inclusione dei c.d. soggetti split, negli elenchi del MEF e della relativa pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze.
È quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze che ha pubblicato una nota con la quale è intervenuto sulla questione relativa all’efficacia temporale del meccanismo della scissione dei pagamenti, chiarendo che esso ha effetto dal momento in cui il soggetto split viene inserito nell’elenco ministeriale.
Per fugare ogni ulteriore dubbio sul merito, e facilitare la consultazione da parte dei contribuenti, negli elenchi è stata aggiunta una colonna in cui viene indicata la data di inserimento nella lista dei soggetti split.
Il chiarimento del MEF è intervenuto per tutelare “il legittimo affidamento dei soggetti interessati” a fronte delle numerose modifiche normative alla disciplina, soprattutto riguardo al profilo soggettivo di applicazione.
A tal proposito si ricorda che il meccanismo del cd. split payment, introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Le ultime[1] modifiche normative alla disciplina dello split payment sono state apportate D.L. 148/2017 (cd. Decreto Fiscale) convertito con modifiche nella legge n.172/2017 che ha riformulato il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione dello split payment, anche ad altri soggetti pubblici, ovvero:
■ tutte le pubbliche amministrazioni[2];
■ gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
■ le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
■ tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
■ tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
■ le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto[3].
Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze e la ricerca dei soggetti viene fatta tramite l’inserimento del codice fiscale.
Come noto, in tema di split payment, l’Ance, con tutte le sigle datoriali delle costruzioni, ha presentato alla Commissione europea una denuncia con la quale si evidenziano le violazioni delle norme comunitarie in materia di Iva, determinate dal meccanismo della scissione dei pagamenti.
Lo split payment viola, infatti, il principio di neutralità dell’Iva a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi, e introduce una deroga alla Direttiva Iva non proporzionata e di portata eccessivamente ampia, sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti.

Note:
[1] Per quanto riguarda le precedenti modifiche si ricorda, tra l’altro, che il D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva 2017) convertito con modifiche nella legge 96/2017 ha prorogato sino al 2020 l’operatività del meccanismo, originariamente fissato dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2017e ha operato un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione per le fatture di cessioni di beni e prestazioni di servizi emesse a partire dal 1 luglio 2017.
[2] Viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009.
[3] Si segnala che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Cfr. lett. lettera d), del comma 1-bis, dell’art. 17-ter del DPR 633/72.


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