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01.06.2018 - lavoro

OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – DEPENALIZZAZIONE PER GLI IMPORTI INFERIORI A EURO 10.000,00 ANNUI – CONFERMA CRITERI – MESSAGGIO INPS 31 GENNAIO 2018, N. 437 E NOTA ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO 29 MARZO 2018, N. 2926

Il Decreto Legislativo n. 8 del 2016 ha previsto la depenalizzazione di numerosi reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria e la loro trasformazione in semplici illeciti amministrativi.
In tale ambito, è stato depenalizzato anche l’omesso versamento di ritenute previdenziali, limitatamente ad importi inferiori a euro 10.000,00 annui.
Al riguardo, è sorto un contrasto fra INPS e Ministero del Lavoro, da un lato, e Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’altro, circa la corretta individuazione dell’arco temporale cui fare riferimento per la determinazione dell’importo complessivo.
Infatti, per Istituto e Ministero, occorre tenere in considerazione l’anno civile, ossia l’arco temporale intercorrente fra il 1 gennaio e il 31 dicembre. Pertanto, per tale interpretazione, i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000,00 sarebbero quelli da effettuarsi entro il 16 gennaio fino a quelli da effettuarsi entro il 16 dicembre.
Secondo l’Ispettorato, invece, la verifica dell’omissione contributiva va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, ossia facendo riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza del primo versamento dell’anno contributivo (16 febbraio) e la scadenza dell’ultimo (16 gennaio dell’anno successivo).
La questione interpretativa è stata così rimessa alla Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che hanno specificato come, nell’individuazione dell’importo annuo di cui trattasi, debba farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso.
Pertanto, l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno potuto confermare ed uniformare, con gli atti qui in commento, le indicazioni già formulate in passato.

INPS – Messaggio 31 gennaio 2018, n. 437
Oggetto: Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui. Conferma criteri.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disciplinato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Nell’ambito della materia previdenziale, la novella legislativa di depenalizzazione ha riguardato, in particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
La norma, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’Istituto ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
In relazione a ciò, è stato chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). In tal modo l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute è vincolato ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione.
In ordine a tale previsione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel dettare indicazioni al personale ispettivo, è intervenuto superando i chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo forniti dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 9099 del 3 maggio 2016 e recepite dall’Istituto nella richiamata circolare n. 121.
Il predetto Ispettorato, infatti, con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, sulla base della posizione espressa nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 – 04.09 del 2017, ha specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso).
Restano confermate, pertanto, le indicazioni formulate dall’Istituto.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 29 marzo 2018, n. 2926
Oggetto: art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983) – sentenza Cassazione, sez. un., sent. n. 10424 del 7 marzo 2018.
Facendo seguito alle note del 3 maggio 2016 prot. n. 9099 e del 25 settembre 2017 prot. n. 8376, si ritiene opportuno fornire nuove indicazioni sulla configurabilità del reato di illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione di cui all’oggetto.
Come noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ex D.G. per l’Attività Ispettiva – con la citata nota del 3 maggio 2016, al fine di uniformare gli accertamenti in materia, in accordo con l’INPS aveva individuato l’arco temporale di riferimento per la determinazione dell’importo annuo di euro 10.000 che segna la soglia di rilevanza penale del fatto illecito, nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 16 dicembre, in considerazione della scadenza dei versamenti contributivi fissati al 16 del mese successivo a quello di maturazione dei contributi dovuti.
Tuttavia, questa Direzione successivamente, con la nota del 25 settembre 2017, prendeva atto del diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.
In altri termini, si individuava il periodo di riferimento secondo il criterio della competenza contributiva ovvero facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
Recentemente, tuttavia, le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, investite della questione controversa si sono espresse stabilendo il principio – peraltro anticipato dalla comunicazione provvisoria in data 18 gennaio 2018 diffusa anche con messaggio INPS n.ro 437 del 31 gennaio 2018 – secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”.
Devono pertanto ritenersi confermate le indicazioni inizialmente fornite con nota del 3 maggio 2016 n. prot. 9099.

 


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