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01.06.2018 - lavori pubblici

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO ANAC PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 la delibera ANAC 1° marzo 2018, n. 264, recante il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”.
Tale Regolamentò è in vigore dal 7 aprile 2018.

1. Quadro normativo
Il suddetto Regolamento trova origine nell’art. 62-bis, del d.lgs. n. 82 del 7/3/2005, recante il «Codice dell’amministrazione digitale», che ha istituito la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi ANAC (cfr. art. 19 del c.l. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11/8/2014 n. 114).
La normativa di settore prevede che l’ANAC «garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche» (art. 213, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei contratti pubblici»).
Per tali finalità l’Autorità «gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive» (art. 213, co. 8 del Codice cit.):
All’ANAC è altresì attribuito il compito di definire le modalità di funzionamento dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, nonché la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti (art. 213 co. 9 e 10 del Codice cit.):

2. Contenuto del regolamento
In tale quadro normativo, il Regolamento dell’ANAC nasce dalla necessità di disciplinare «i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore».
In tal senso, oggetto del Regolamento è la disciplina dell’«accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (di seguito BDNCP)», con alcune eccezioni, quali «il trattamento dei dati sensibili e giudiziari», «le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»; «le modalità di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCpass»; «il diritto di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/03»; «le attività di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all’organizzazione e all’attività dell’ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013» (art. 2).
L’art. 3 del regolamento stabilisce, inoltre, quali sono le tipologie di dati contenuti nella BDNCP resi accessibili, precisando che-con particolare riferimento ai dati personali-sono tali «esclusivamente quelli per i quali è già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente» (art. 3, comma 4).
Tra le diverse tipologie di dati contenute nella BDNCP e accessibili attraverso essa si segnalano quelli identificativi delle stazioni appaltanti, delle SOA, dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e degli operatori economici nonché dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL).
Relativamente ai contratti di lavori, sono accessibili i dati relativi all’appalto e al contratto nonché lo stato avanzamento lavori, le varianti, le interruzioni e sospensioni dei lavori, il collaudo e il subappalto.
Non sono rese accessibili alcune annotazioni riservate contenute nel Casellario Informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell’art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore (art. 4, comma 3).
L’art. 4 intitolato «Libera accessibilità ai dati», sancisce che «Chiunque può accedere ai dati di cui all’art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell’ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche» e che «I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalità di cui all’art. 7 del d.lgs. 33/2013».
Per quanto riguarda le eventuali «richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso», laddove «ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali», il Regolamento prevede la messa a disposizione dei dati mediante «servizi di cooperazione applicativa che consentono l’interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni» o «estrazioni e/o elaborazioni specifiche» (art. 5, comma 1).
In tutte queste ipotesi «al fine di garantire la protezione dei dati personali nell’ambito dei trasferimenti effettuati [sono]adottate idonee misure di sicurezza» (art. 5, comma 6).

 


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