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06.11.2018 - trasporti

REGIONE LOMBARDIA – PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 – MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nel periodo 1° ottobre 2018 – 31 marzo 2019 sono entrate in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell’aria, tra cui la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti.
La DGR n. 449 del 2 agosto scorso ha inoltre introdotto ulteriori novità, limitando la circolazione degli autoveicoli diesel euro 3 nel periodo invernale ed estendendo a tutto l’anno le limitazioni permanenti già previste per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel.
► Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare fascia 1 (209 comuni) e fascia 2 (361 comuni)
È stato disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 0” a benzina o diesel, “Euro 1” diesel ed “Euro 2” diesel.
Tale provvedimento si applica alle Fasce 1 e 2 (si veda l’elenco in allegato) a partire dal 1° ottobre 2018 e, a differenza degli anni precedenti, la limitazione non terminerà il 31 marzo dell’anno successivo ma sarà permanente (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).
► Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare fascia 1 (209 comuni) e comuni fascia 2 >30.000 abitanti (5 comuni)
È stato disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 3” diesel.
Tale provvedimento si applica nelle aree urbane di tutti i Comuni appartenenti alla Fascia 1 (si veda l’elenco in allegato) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese) per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 marzo 2019.
► Misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare altre limitazioni ed esenzioni
È inoltre vigente il fermo permanente della circolazione di motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00.
Limitatamente alla Fascia 1, per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 marzo 2019 è disposto il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 2 tempi, di categoria “Euro 1 a due tempi”.
Sono previste esclusioni dalle limitazioni in casi particolari per i quali si rimanda alla specifica delibera pubblicata sul sito della Regione Lombardia.
In particolare, sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato per la categoria Euro 4), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.
Il fermo della circolazione non si applica:
− alle autostrade;
− alle strade di interesse regionale R1 (d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004), comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
− ai tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto dell’ambito di applicazione (si veda il link http://bit.ly/2tJ4vGl).
I divieti si applicano anche alle strade provinciali.
Si ricorda inoltre che su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019, è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
I controlli del rispetto delle limitazioni della circolazione sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e la violazione delle disposizioni relative comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (L.R. n. 24/06. Art. 27, comma 11).
Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati può trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 7 del Codice della Strada: sanzione amministrativa da € 164,00 a € 664,00 e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio.
► Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria
Si ricorda che nel 2017 è stato adottato un nuovo sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
In particolare, sono state introdotte misure temporanee da applicarsi nel semestre invernale nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2.
Dette misure si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).
La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria, per cui invitiamo a fare riferimento al portale realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Arpa Lombardia, al link http://l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria , dove è pubblicata una mappa interattiva con l’indicazione in tempo reale dei Comuni ove sono in vigore le limitazioni di 1° o 2° livello previste dall’Accordo di bacino padano.
Tra le misure temporanee omogenee di 1° livello si segnalano:
b.1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30.
b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
Per quanto attiene, infine, le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) si segnalano:
b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30.

 


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