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09.07.2018 - Evidenza

RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – RIEPILOGO DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI DA ADOTTARE PER NON INCORRERE IN SANZIONI

Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il DPR 120/2017 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Il nuovo regolamento ha accorpato le previgenti disposizioni riguardanti la gestione degli scavi che – di conseguenza – risultano abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
Molte delle novità introdotte hanno riguardato la gestione delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 mc) e delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni (oltre i 6.000 mc) non sottoposti a VIA o AIA.
Le nuove disposizioni hanno riguardato in particolare:
► l’adozione di un nuovo modello di dichiarazione (Allegato 6);
► l’obbligo di inviare la dichiarazione almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo;
► l’obbligo della comunicazione preventiva delle modifiche sostanziali (15 giorni prima);
► l’obbligo di utilizzo di specifico documento di trasporto (Allegato 7);
► l’obbligo di trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo entro il termine di validità della dichiarazione (Allegato 8) a pena della decadenza della qualifica di sottoprodotto degli scavi;
► i nuovi soggetti destinatari delle dichiarazioni;
► le analisi di laboratorio per la verifica dell’assenza di contaminazione;
► i nuovi requisiti per l’eventuale deposito intermedio.
A distanza di alcuni mesi dall’adozione del nuovo regolamento, si ritiene utile riepilogare le principali novità e ricordare gli adempimenti necessari per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla normativa ambientale segnalando che gli uffici di ANCE Brescia restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

■ Procedura da adottare per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo
Ai fini della gestione degli scavi, il produttore, definito come il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo, dovrà attestare la sussistenza delle condizioni per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti tramite la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’Allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente.

Nella dichiarazione il produttore dovrà indicare:
► le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti,
► l’eventuale sito di deposito intermedio,
► il sito di destinazione,
► gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e
► i tempi previsti per l’utilizzo, che non potranno comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

■ Richiesta di proroga del termine di utilizzo
I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
Il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunicherà al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

■ Modifiche sostanziali
Nel caso di modifiche sostanziali dei requisiti, il produttore dovrà aggiornare e trasmettere la dichiarazione iniziale, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente.
Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo potranno essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.
Costituisce modifica sostanziale:
► l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della dichiarazione di utilizzo,
► la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli precedentemente indicati,
► la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo e la modifica delle tecnologie di scavo.
Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione potrà essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

■ Trasporto verso il sito di deposito e/o destinazione
A differenza della precedente normativa, il trasporto delle terre e rocce da scavo dovrà essere accompagnato da uno specifico documento previsto dal regolamento all’Allegato 7, che dovrà essere predisposto in triplice copia, una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, e conservato dai predetti soggetti per tre anni.

■ Deposito intermedio
Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo potrà essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
► che il sito rientri nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A;
► che l’ubicazione e la durata del deposito vengano indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21;
► che la durata del deposito non superi il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione;
► che il deposito delle terre e rocce da scavo sia fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni e ad eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
► che il deposito delle terre e rocce da scavo sia conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione e sia identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale vengano riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione.

■ Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) e conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione
L’utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU), resa dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’Allegato 8 all’autorità e all’ARPA competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione.

ATTENZIONE: La dichiarazione di avvenuto utilizzo dovrà essere resa entro il termine di validità della dichiarazione è dovrà essere conservata dal produttore per cinque anni.
L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporterà la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto che in tal modo, tornerebbero ad essere classificate come un rifiuto con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di sanzioni (omessa compilazione del formulario, gestione illecita ecc.).

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