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01.06.2018 - lavoro

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO

Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
Tale Regolamento, che abroga la direttiva 89/686/CEE, ha a tutti gli effetti valenza di legge e impone norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati Membri.
Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono comunque validi fino al 21 aprile 2023, a condizione che il prodotto non subisca variazioni che ne richiedano una nuova certificazione e che l’attuale certificato non presenti una data di scadenza precedente.
Il nuovo Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e fabbricazione dei DPI al fine di garantire la protezione della salute e sicurezza degli utilizzatori e stabilisce le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
È costituito da 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: il Regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, con l’eccezione di quelli progettati per le forze armate, per l’autodifesa e per l’uso privato.
Il testo del corposo provvedimento può essere richiesto al Servizio Sindacale del Collegio che provvederà a inviarlo via e-mail all’impresa richiedente.
Si riportano di seguito i punti di maggiore interesse per le imprese edili.
Secondo l’art. 3 del Regolamento, sono da considerarsi “dispositivi di protezione individuali”:
– dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
– componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
– sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.
L’art. 18 del Regolamento, mediante un rinvio all’Allegato I dello stesso, classifica i dispositivi di protezione, secondo tre specifiche categorie, connesse al rischio da cui i DPI stessi sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Tali categorie sono le seguenti:
– Categoria I
Comprende i rischi dovuti: a lesioni meccaniche superficiali; al contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; al contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; alle lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); alle condizioni atmosferiche di natura non estrema;
– Categoria II
Include i rischi diversi rispetto a quelli elencati nelle altre due categorie;
– Categoria III
Comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili rispetto a sostanze e miscele pericolose per la salute; atmosfere con carenza di ossigeno; agenti biologici nocivi; radiazioni ionizzanti; ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; cadute dall’alto; scosse elettriche e lavoro sotto tensione; annegamento; tagli da seghe a catena portatili; getti ad alta pressione; ferite da proiettile o da coltello; rumore nocivo.
Va certamente evidenziata l’ampiezza dei rischi da cui devono proteggere i DPI di III categoria, quali radiazioni ionizzanti, annegamento, ferite da proiettili o coltelli, tagli da motosega manuale e getti ad alta pressione.
In tale categoria, peraltro, sono inseriti anche gli otoprotettori.
Il datore di lavoro deve pertanto verificare l’appropriatezza dei DPI e l’avvenuta formazione ed addestramento per quelli di III categoria. Al riguardo, va ricordato come l’art. 77 del D.Lgs. n. 81/08 preveda già l’addestramento per i dispositivi di protezione dell’udito.
Dalla lettura dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, RES, riportati nell’allegato II, emergono alcune novità di rilievo:
– sono classificati come DPI anche i dispositivi amovibili;
– per quanto riguarda i DPI di protezione dalle vibrazioni meccaniche, scompare l’obbligo per questi di dover attenuare il valore efficace delle accelerazioni trasmesse all’utilizzatore al di sotto dei valori limite raccomandati, rimanendo di fatto la sola indicazione di poter attenuare opportunamente le componenti di vibrazione trasmesse. La modifica nasce evidentemente dalla consapevolezza della scarsa efficacia di questa tipologia di DPI;
– nell’ambito dei DPI di protezione per le scosse elettriche, compaiono al fianco dei DPI isolanti anche i DPI conduttori per operatori che lavorano sotto tensione;
– relativamente alle protezioni dalle radiazioni non ionizzanti, oltre ai già presenti schermi/occhiali da protezione per le radiazioni ottiche, si fa riferimento anche ai DPI destinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ionizzanti, i quali devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell’energia irradiata alle lunghezze d’onda nocive.
In allegato III è riportata la documentazione tecnica per i DPI. Questa documentazione deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione completa del DPI e dell’uso cui è destinato;
b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del DPI;
f) i riferimenti delle norme armonizzate che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
g) in caso di totale non applicazione o di parziale applicazione delle norme armonizzate, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
i) le relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante;
l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
m) per i DPI prodotti in serie, in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.
Va, da ultimo, evidenziato come, dalla lettura del nuovo regolamento, emerga che:
– le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere facilmente accesso alla dichiarazione di conformità UE; pertanto, i fabbricanti dovrebbero garantire che tali DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE o dall’indirizzo internet dal quale accedere alla dichiarazione di conformità UE;
– la Certificazione Europea avrà una validità massima di 5 anni;
– il termine per l’immissione sul mercato dei prodotti conformi alla vecchia direttiva è il 21 aprile 2019.

 


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