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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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30.08.2019 - lavori pubblici

ANAC – IL MERO ERRORE DI TRASCRIZIONE NELL’OFFERTA DEI COSTI DELLA SICUREZZA “ESTERNI” NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELL’OFFERTA STESSA

Con la Deliberazione n. 680 del 17 luglio 2019, Anac ha chiarito in un parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d. lgs. 50/2016, la definizione dei costi della sicurezza c.d. “esterni” spetta alla stazione appaltante, chiamata a fissarli a monte della procedura, e su di essi i concorrenti non dispongono di alcun potere dispositivo, sicché anche una loro eventuale indicazione sul punto sarebbe solo pedissequamente riproduttiva di quella posta a base della procedura. Infatti, non vi è alcuna norma che imponga ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di riprodurre nell’offerta la quantificazione dei costi da interferenza già effettuata dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. III, 22. Dicembre 2015 n. 5815).
Siccome è la lex specialis a quantificare tali costi e il valore economico rispetto al quale, di riflesso, i ribassi di gara verranno ammessi, non è possibile dubitare (di regola almeno) che i ribassi presentati in concreto senza precisazioni debbano essere riferiti proprio all’ammontare ammesso a ribasso dalla stessa legge di gara (Cons. Stato, Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070).
Pertanto, a fronte della chiara indicazione del ribasso percentuale offerto, l’errata trascrizione dell’importo relativo ai costi della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso, è ascrivibile alla categoria degli errori materiali e come tale, in quanto si tratta di elemento preventivamente indicato nel bando, insuscettibile di modifica da parte del concorrente.
Si pubblica di seguito la Deliberazione A.N.AC. 17/7/2019 n. 680

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione triennale dei canili comunali Muratella e Ponte Marconi e delle attività volte al contenimento del randagismo – Importo a base di gara: euro 5.403.456,54 – S.A.: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale.

Il Consiglio
Considerato in fatto

Con istanza singola prot. n. 37227 del 23 aprile 2019 la stazione appaltante Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale rappresenta che il bando della procedura in oggetto prevedeva un importo complessivo a base di gara di euro 5.403.456,54, di cui euro 5.366.820,54 soggetti a ribasso ed euro 36.636,00 per oneri della sicurezza da interferenze non ribassabili. La commissione di gara, nella seduta dedicata all’apertura delle offerte economiche, prende atto che l’unico concorrente rimasto in gara, offrendo un ribasso dell’1,5%, dichiara «che la migliore offerta economica, per l’espletamento del servizio oggetto di gara, espressa in termini di valore relativo (ribasso percentuale) sull’importo a base di gara, ossia € 5.403.456,54 di cui € 5.366.820,54 soggetti a ribasso e d € 36.636,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA, è la seguente: percentuale espressa in cifre: 1,5%; percentuale espressa in lettere: unovirgolacinquepercento. Pertanto l’importo è pari a € 5.286.318,23 più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 36.575,00, complessivamente pari ad € 5.322.893,23».
La commissione di gara rileva che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati nel bando in € 36.636,00, sono stati di fatto ribassati ad € 36.575,00 e che lo stesso errore è stato ripetuto nel calcolo del prezzo complessivo offerto. A fronte di ciò, la stazione appaltante chiede all’Autorità se la commissione possa ritenere valida l’offerta, riconducendo l’errata trascrizione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso alla categoria degli errori materiali e provvedendo al corretto calcolo del prezzo offerto.
A seguito dell’avvio dell’istruttoria, effettuato in data 3 luglio 2019, è pervenuta una memoria da parte dell’operatore economico interessato, nella quale il concorrente afferma che gli oneri della sicurezza “esterni” sono fissati dal bando e sono indipendenti dall’offerta economica, pertanto la non corretta indicazione nell’offerta è da intendersi quale mero errore di trascrizione, restando fermo e valido l’importo degli oneri della sicurezza indicato nel bando. La consapevolezza che i costi della sicurezza non erano ribassabili sarebbe dimostrata, tra l’altro, dalla circostanza che l’operatore economico ha espressamente dichiarato che, applicando il ribasso offerto (1,5%), si otteneva il corretto importo di € 5.286.318,23, cui andavano aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo di € 36.575,00, erroneamente indicato, corrisponde invece agli oneri della sicurezza aziendali che l’offerente è tenuto ad indicare nella propria offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d. lgs. 50/2016. La somiglianza tra i due importi, quello dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e quello degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, avrebbe contribuito ad ingenerare la disattenzione nella redazione dell’offerta economica.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la possibilità di ricondurre l’errore di trascrizione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso alla categoria degli errori materiali o refusi e la conseguente possibilità di ritenere valida un’offerta economica che rechi, nel dettaglio, un importo errato di tali oneri e dell’ammontare complessivo dell’appalto.
Come noto, nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale dell’immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.
La sanabilità degli errori presenti nell’offerta e i limiti entro i quali la commissione di gara può svolgere un’attività interpretativa della volontà del dichiarante sono circoscritti, per orientamento consolidato della giurisprudenza, ai soli casi nei quali, attraverso tale attività di ricostruzione, sia possibile giungere ad esiti certi circa l’impegno negoziale assunto dal dichiarante. L’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi dell’offerta economica stessa. In particolare, è necessaria la sussistenza di due condizioni: a) che sia possibile, attraverso l’attività interpretativa, giungere ad una rettifica degli elementi della dichiarazione che non lasci margini di incertezza; b) che l’interpretazione non faccia ricorso a fonti di conoscenza esterne alla dichiarazione di offerta della quale si tratta, né a dichiarazioni integrative dell’offerente (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827; TAR Lazio, Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 1965; deliberazione ANAC n. 600 del 31 maggio 2017).

Sul tema specificamente in questione occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d. lgs. 50/2016, la definizione dei costi della sicurezza c.d. “esterni” spetta alla stazione appaltante, chiamata a fissarli a monte della procedura, e che su di essi i concorrenti non dispongono di alcun potere dispositivo, sicché anche una loro eventuale indicazione sul punto sarebbe solo pedissequamente riproduttiva di quella posta a base della procedura. Infatti, non vi è alcuna norma che imponga ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di riprodurre nell’offerta la quantificazione dei costi da interferenza già effettuata dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. III, 22. Dicembre 2015 n. 5815).
Siccome è la lex specialis a quantificare tali costi e il valore economico rispetto al quale, di riflesso, i ribassi di gara verranno ammessi, non è possibile dubitare (di regola almeno) che i ribassi presentati in concreto senza precisazioni debbano essere riferiti proprio all’ammontare ammesso a ribasso dalla stessa legge di gara (Cons. Stato, Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070).
Nel caso in esame non sembra dubbio che i costi della sicurezza esterni quantificati dalla stazione appaltante siano stati conosciuti e considerati dal concorrente ai fini della formulazione dell’offerta economica, dal momento che, nell’intestazione dell’offerta stessa, il concorrente dichiara espressamente che tali costi ammontano, correttamente, a € 36.636,00.
L’art. 17 del disciplinare di gara statuisce che l’offerta economica deve essere formulata indicando il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, al netto dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, nonché la stima degli oneri aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera. Così ha fatto il concorrente (salvo poi incorrere nell’errore nella quantificazione del prezzo corrispondente al ribasso). Posto che non è il ribasso che si calcola dal prezzo, ma è il prezzo che deriva dal ribasso, occorre dare prevalenza al ribasso percentuale offerto, proprio perché è il dato centrale dell’offerta, in cui viene resa palese la volontà del dichiarante (TAR Sicilia, Sez. III, 14 aprile 2017, n. 1025). L’attività interpretativa della commissione di gara integra, di conseguenza, un mero esercizio del potere-dovere di interpretazione dell’offerta alla luce degli elementi oggettivi in essa contenuti e si riconduce ad una mera operazione matematica, escludendo ogni intervento additivo o integrativo sull’offerta economica del concorrente (per un caso analogo, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113).
In base a quanto sopra considerato, Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
– a fronte della chiara indicazione del ribasso percentuale offerto, l’errata trascrizione dell’importo relativo ai costi della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso, è ascrivibile alla categoria degli errori materiali e come tale non incide sulla validità dell’offerta, in quanto si tratta di elemento preventivamente indicato nel bando, insuscettibile di modifica da parte del concorrente.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2019

 

 


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