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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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21.06.2019 - lavoro

CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE – NON IMPUGNABILITÀ – REQUISITI – TRIBUNALE DI ROMA, 8 MAGGIO 2019, N. 4354

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha statuito che le transazioni sottoscritte in sede sindacale sono non impugnabili solo se, sotto un profilo sostanziale, risulti effettiva l’assistenza sindacale fornita al lavoratore e se, sotto un profilo più squisitamente formale, esse sono raggiunte secondo i termini e le procedure definiti esplicitamente dalla Associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ad avviso dei giudici romani, l’impianto normativo, rappresentato, nel caso di specie, dall’art. 412 del codice procedura civile, risponde alla necessità di “… assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione dell’incidenza che ha la conciliazione sindacale sui suoi diritti inderogabili e dell’inoppugnabilità della stessa. La norma codicistica dunque attribuisce valenza di conciliazioni in sede sindacale solo a quelle conciliazioni che avvengono con le modalità procedurali previste dai contratti collettivi e in particolare da quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, negoziazione collettiva intesa come punto di ponderata convergenza e composizione dei contrapposti interessi delle parti”.
Al di là della disamina del caso concreto, che riguardava l’impugnazione di una conciliazione sottoscritta in sede sindacale in un contesto il cui CCNL di categoria non prevedeva una specifica disposizione collettiva di composizione delle controversie, la pronuncia da ultimo emanata sottolinea ulteriormente l’importanza della costituzione, voluta dal Collegio nell’ambito dell’ultimo rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro, della “Commissione di conciliazione sindacale per il settore edile”.
Il rinnovo contrattuale da ultimo citato disciplina una modalità di conciliazione, facoltativa, in quanto attivata volontariamente dalle parti, che pare rispondere alle caratteristiche delineate dalla sentenza in commento.
Il Contratto provinciale appronta, infatti, una procedura, che ha la finalità di comprovare la reale volontà di impresa e lavoratore, tra cui sia insorta una controversia individuale derivante dall’instaurazione, dall’esecuzione o dalla cessazione di un rapporto di lavoro disciplinato dalla contrattazione collettiva di settore, di addivenire a una conciliazione nella pienezza della tutela della posizione, in particolare, del lavoratore.
In attesa di altre pronunce giurisprudenziali che confermino l’orientamento espresso dai giudici romani ovvero lo smentiscano, visti alcuni passaggi della sentenza romana che prestano il fianco a considerazioni critiche, è consigliabile, per le imprese edili, contattare il Servizio sindacale del Collegio per valutare il ricorso alla procedura conciliativa prevista dal Contratto provinciale del 27 febbraio 2017, in modo da garantire la non impugnabilità dell’accordo eventualmente raggiunto con la controparte, mettendosi al riparo, quindi, quantomeno dai vizi di natura meramente formale rilevati dalla sentenza in commento.

 

 


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