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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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18.01.2019 - tributi

DECRETO FISCALE – TUTTE LE MISURE PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.293 del 18-12-2018) la legge di conversione n.136/2018 del decreto-legge n. 119/2018 (Cd. Decreto Fiscale 2019) recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» e collegato alla legge di Bilancio 2019 (DDL 981/S) attualmente in discussione in Senato.
Restano confermate le misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni di seguito indicate.

1. Definizioni agevolate (Artt.1-6 e 9)
Sono previste diverse ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra fisco e contribuenti.
In particolare, le principali riguardano la:
a) definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC);
b) definizione agevolata degli atti d’accertamento;
c) definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. “rottamazione ter”);
d) cancellazione dei debiti sino a 1.000 euro;
e) definizione agevolata delle controversie tributarie;
f) possibilità di regolarizzare gli errori, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale[1] non incidenti sulla base imponibile ai fini dell’Iva e dell’Irap, e sul pagamento dei tributi.

a) Definizione dei processi verbali di constatazione (art.1)
È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL 119/2018) e aventi ad oggetto violazioni in tema di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e IVA:
■ presentando entro il 31 maggio 2019, con le modalità che verranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la relativa dichiarazione volta a regolarizzare le violazioni oggetto del verbale di constatazione (relative a periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini d’accertamento),
■ versando, in unica soluzione, o in 20 rate trimestrali di pari importo (di cui la prima entro il 31 maggio 2019), le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo di imposta, senza sanzioni e interessi. È esclusa la compensazione di cui all’art.17 Dlgs 241/97.
È possibile definire i verbali per cui al 24 ottobre 2018 non sono stati notificati avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio (in questo caso, si può accedere alla definizione degli atti d’accertamento).
Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015, oggetto dei suddetti processi verbali di constatazione, i termini d’accertamento sono prorogati di 2 anni.
Le ulteriori modalità applicative verranno definite da uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

b) Definizione degli atti d’accertamento (art.2)
Possono essere definiti:
■ gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. Per questi, la definizione avviene con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla medesima data del 24 ottobre 2018, o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso,
■ gli inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso, la definizione avviane con il pagamento delle somme dovute per le imposte, senza sanzioni, interessi e eventuali accessori, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto,
■ gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Per questi, il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, deve avvenire entro 20 giorni dalla predetta data.
In tutti i casi, il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo (è esclusa la compensazione).
Le ulteriori modalità applicative verranno definite da uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

c) Rottamazione ter (art.3)
È prevista una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cd. “rottamazione ter”).
Tale nuova definizione consente, presentando all’agente della riscossione un’apposita dichiarazione[2] entro il 30 aprile 2019, di abbattere le sanzioni e gli interessi, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché l’aggio, i diritti di notifica, e le spese esecutive maturate a favore dell’agente:
■ in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
■ in 18 rate consecutive, nell’arco di 5 anni. Sia la prima rata (31 luglio 2019) che la seconda (20 novembre 2019) devono essere pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. In caso di pagamento rateale, saranno dovuti interessi pari al 2%.
Il pagamento potrà avvenire anche utilizzando in compensazione i crediti “commerciali” vantati dalle imprese nei confronti della PA (si tratta dei crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili derivanti da somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, vantati nei confronti della PA)[3].
L’adesione alla definizione agevolata comporta, tra l’altro, la “regolarità fiscale” ai fini dell’ottenimento dei rimborsi di imposta, e dei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione.
Tra gli effetti che conseguono alla presentazione della dichiarazione di voler aderire alla procedura agevolata[4], in prima lettura è stato aggiunto anche il rilascio della certificazione della regolarità contributiva (DURC)[5].

Possono fruire della “rottamazione ter” anche i soggetti che hanno già aderito alla definizione agevolata del 2017[6] e che hanno effettuato entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Aderendo alla nuova rottamazione, tali contribuenti potranno versare le somme ancora dovute in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
Non possono essere definiti i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:
■ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
■ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
■ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
■ le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

d) Cancellazione dei debiti sino a 1000 euro (art.4)
Si prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Lo stralcio non si applica ai debiti relativi a:
■ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
■ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
■ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
■ IVA riscossa all’importazione.

e) Definizione delle controversie tributarie (art.6)
Possono essere definite le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in tutti i gradi di giudizio (anche Cassazione):
■ aventi ad oggetto atti impositivi in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
■ per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La definizione avviene su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato, o ne ha la legittimazione), con il pagamento dell’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia, invece, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento:
■ della 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
■ del 15%del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
■ del 5%del valore della controversia per i giudizi pendenti (al 24 ottobre 2018) dinanzi alla Corte di Cassazione, qualora l’Amministrazione sia soccombente in entrambi i gradi del giudizio.
È inoltre prevista un’ipotesi di “soccombenza ripartita” tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, per cui l’importo del tributo è dovuto, al netto degli interessi e delle sanzioni, per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, e in misura ridotta per la parte di atto annullata.
Per la definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, è richiesto il pagamento:
■ del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;
■ del 40% negli altri casi (soccombenza del contribuente, mancanza di una pronuncia, ecc.).
Entro il 31 maggio 2019 per ciascuna controversia va presentata una domanda distinta di definizione (esente da imposta di bollo) ed effettuato un distinto versamento. Per gli importi superiori a 1.000 euro è prevista la rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali (è esclusa la compensazione).
Le controversie definibili non sono automaticamente sospese, ma lo divengono su richiesta del contribuente presentata al Giudice, nella quale si dichiara l’intenzione di volersi avvalere della definizione. In tal caso, il processo è sospeso sono al 10 giugno 2019, data entro la quale il contribuente deve depositare presso il Tribunale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti. In questa ipotesi, il processo resta sospeso sino al 31 dicembre 2020.
L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020.
Sono invece sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019.
Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione della definizione in oggetto.

f) Irregolarità formali (art.9)
Viene previsto che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020. Il pagamento perfeziona la regolarizzazione.
Restano esclusi dalla procedura le irregolarità connesse:
■ agli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del DL n. 167/1990[7];
■ all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
■ a violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.
Le modalità di attuazione devono essere definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

2. Disposizioni in tema di fatturazione elettronica (Artt.10-15)
Il Provvedimento prevede diverse misure dirette a semplificare l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (avvio previsto, in generale, dal prossimo 1° gennaio 2019, ma anticipato già allo scorso 1° luglio 2018 per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici[8]).
In particolare, viene previsto:
■ l’inapplicabilità delle sanzioni, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 (e sino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile), in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA, o con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo (art.10).
La norma lascia irrisolto il problema dei subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici, che hanno subito l’anticipazione del nuovo adempimento già dallo scorso 1° luglio 2018. Per questi, anche con l’entrata in vigore delle suddette disposizioni, resta confermato il regime sanzionatorio in caso di erronea emissione di un fattura cartacea in luogo di quella elettronica, ancorché l’imposta sia stata comunque assolta e non ci sia alcun danno per l’Erario[9].
Pertanto, stanti le numerose criticità che continuano a sussistere sul nuovo adempimento per i subappaltatori/subcontraenti di appalti pubblici, si ribadisce che l’ANCE non mancherà di intervenire nuovamente, evidenziando la necessità di eliminare, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2018, qualsiasi forma di sanzione anche in caso di utilizzo della modalità tradizionale (cioè cartacea) di fatturazione, anziché di quella elettronica, vista la facilità di incorrere in errore nell’adempiere al nuovo obbligo.
Allo stesso modo è necessario estendere anche al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, l’applicazione dello stesso regime sanzionatorio introdotto dal DL fiscale (per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2019), alle fatture elettroniche emesse in ritardo purché entro, al massimo, il termine di liquidazione dell’Iva del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
■ a decorrere dal 1°luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni che le stesse documentano e non entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione, come attualmente stabilito dall’art.21, co.4, del DPR 633/1972 (art.11),
■ l’annotazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e non più entro 15 giorni dall’emissione della fattura stessa (art.12),
■ l’abrogazione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa (art.13),
■ entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (art.14).
Viene inoltre stabilito (art. 15) che, a partire dal 2020, l’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area del sito internet , le bozze di:
a) registri delle fatture emesse e delle fatture e bollette doganali relativamente a servizi acquistati o importati;
b) liquidazione periodica dell’IVA;
c) dichiarazione annuale dell’IVA.
Per i soggetti passivi dell’IVA che convalidano o integrano i dati proposti nelle bozze dei documenti viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23 e 25 del DPR 633/1972).
Le disposizioni attuative di tale norma sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Note:
[1] Nel corso della prima lettura è stata soppressa la cd. “dichiarazione integrativa speciale” che avrebbe consentito di correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017.
[2] In conformità alla modulistica che sarà pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
[3] Cfr. art.12, co.7-bis del DL 145/2013, convertito nella legge 9/2014 e DM 24 settembre 2014.
[4] Si tratta in particolare della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, dell’inibizione dell’iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche, del divieto di avvio di nuove procedure esecutive nonché della prosecuzione di quelle già avviate.
[5] Secondo quanto previsto dall’art. 54 del DL 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017).
[6] DL n. 148/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 172/2017.
[7] Tale procedura consegue alla violazione degli obblighi dichiarativi relativi a investimenti e attività detenute all’estero e produttive di reddito in Italia.
[8] Sul punto, si ricorda che l’art.11-bis, co.1, lett. a),del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2018, ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, mentre ha confermato l’entrata in vigore in via anticipata per i soggetti operanti nel quadro di un appalto stipulato con una pubblica amministrazione.
[9] In questa ipotesi, infatti, la fattura si considera comunque come non emessa e si rende applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’art.6 del D.Lgs. 471/1997 (sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro, o in misura fissa da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).

 


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