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10.01.2019 - tributi

ECOBONUS – DIRITTO ALLA CESSIONE DEL CREDITO – IL VINCOLO DI PARENTELA NON È SUFFICIENTE

La cessione del credito corrispondente alla detrazione da Ecobonus ai parenti in linea retta non è consentita. Il vincolo di parentela tra chi ha sostenuto le spese e l’eventuale cessionario, infatti, non comporta quel collegamento con “il rapporto che ha dato origine alla detrazione” in base al quale, per legge, la cessione del credito è consentita, oltre che ai fornitori che hanno effettuato l’intervento, anche ad altri soggetti privati.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.56/2018 all’interpello posto da un contribuente che chiedeva, tra l’altro, se, in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà di un immobile oggetto di riqualificazione energetica, fosse possibile attuare la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario.
Nel caso di specie, infatti, l’istante intendeva acquistare a titolo gratuito dal padre il credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica di un intero edificio che il genitore possedeva in comproprietà con altro parente.
L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul caso chiarendo innanzitutto che la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari è stata introdotta dalla legge n. 205/2017 (cd. legge di Bilancio 2018) e concerne solo le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 [1], pertanto è esclusa nel caso prospettato.
In merito, comunque, ai possibili cessionari per le ipotesi di cessione ammesse dalla normativa, l’Agenzia delle entrate ricorda che la legge di Bilancio 2018 ha confermato quanto già precisato dalla legge 232/2016 (cd. legge di Bilancio 2017) secondo cui il credito d’imposta può essere ceduto:
· ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, e con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
· alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area [2].
Al fine di delimitare ulteriormente l’ambito soggettivo della cessione del credito di imposta, l’Agenzia richiama, inoltre, quanto già precisato nelle Circolari n.11/E del 18 maggio 2018 e n.17/E del 23 luglio 2018.
In tali documenti di prassi, infatti, è stato chiarito che:
■ i soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure “altri soggetti privati” [3], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per chiarire il concetto di “soggetto collegato” a titolo esemplificativo, la CM 11/E/2018 menziona i condòmini per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati. Mentre la CM 17/E/2018 menziona la cessione a società facenti parte dello stesso Consorzio o Rete di imprese della ditta esecutrice dei lavori, la cessione ai fornitori dei materiali o ai subappaltatori dei quali si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati, la cessione ai fornitori o a subappaltatori che eseguono lavori non agevolati purché inclusi nel contratto d’appalto da cui originano le detrazioni.
■ la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (per un totale di 2 cessioni del credito medesimo) anche essa nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni.
Muovendo da questa interpretazione, per quanto riguarda il caso prospettato, l’Amministrazione Finanziaria esclude che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito sia ravvisabile nel solo rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario.
Tale esclusione si estende anche all’ipotesi di donazione, tra padre e figlio, della nuda proprietà dell’immobile oggetto di riqualificazione. Infatti, neppure da tale contratto discende “un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito”.
In conclusione, per completezza, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto stabilito ai dall’art. 9-bis, co. 2, del DM 19 febbraio 2007, secondo cui, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente dell’unità immobiliare.

Note:
[1] Diversamente, per le spese sostenute nel 2017, la cessione del credito è possibile esclusivamente con riguardo ai lavori relativi alle parti comuni di edifici condominiali.
Nello specifico, i cd. “incapienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, mentre i “capienti” possono cedere la detrazione spettante per gli interventi effettuati sulle parti comuni, solo se “incisivi”, ovvero tali da consentire le maggiori detrazioni del 70 e del 75%.
[2] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. “fasce deboli”, i contribuenti di cui all’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) – co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
– pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
– lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
– soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
Tali condizioni, si ricorda, devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute.
[3] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus e all’art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il Sismabonus.


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