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27.09.2019 - urbanistica

IMMOBILI: IL CONTRATTO PUÒ ESSERE CHIUSO ANCHE SE LE DIFFORMITÀ NON SONO SANATE

Corte di Cassazione, sentenza n. 22168/2019

La sentenza in oggetto fa chiarezza sulla possibilità in caso di inadempimento di un contratto preliminare avente a oggetto un immobile affetto da difformità – sanabili ma non condonate – rispetto al progetto edilizio:

  • di ottenere comunque l’esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto (articolo 2932 del Codice civile, cosiddetta esecuzione in forma specifica) pur a fronte delle difformità rilevate;
  • ai fini della esecuzione medesima, di consentire che le dichiarazioni previste dalla normativa vigente (articolo 40 legge 47/1985 e articolo 46 del Testo unico 380/2001) in materia edilizia e non rese in sede di contratto preliminare dal promittente alienante possano sopravvenire, dalla stessa parte promissaria acquirente, anche in corso di causa e sino al momento della decisione.

Sul primo punto, sulla base dell’iter logico e argomentativo cui era giunta la Corte a sezioni unite nella sentenza 8320/2019, i giudici distinguono l’“elemento formale-dichiarativo” e la condotta illecita per violazione di norme urbanistiche. Si rileva come la norma imponga solo la corrispondenza della “dichiarazione” di volta in volta a un titolo edilizio realmente rilasciato dall’autorità competente e recante gli estremi indicati, o all’elemento cronologico della data di inizio delle opere. Alla luce di questo non si può argomentare in termini di improponibilità dell’esecuzione in forma specifica solo a fronte delle lamentate difformità edilizie.
Per quanto riguarda il secondo punto, i giudici precisano che le dichiarazioni edilizie richieste dalla norma integrano una condizione dell’azione, come tale suscettibile di figurare e sopravvenire anche in tempi successivi alla sua proposizione.

 

 


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