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09.08.2019 - lavoro

INAIL – NUOVA DISCIPLINA DELLA POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE DEI DEBITI PER PREMI NON ISCRITTI A RUOLO – CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 29 LUGLIO 2019, N. 22

La Determina del Presidente INAIL 23 luglio 2019, n. 227, ha sostanzialmente modificato la disciplina della rateazione fino a 24 mesi dei debiti per premi assicurativi e dei relativi accessori (ossia sanzioni ed interessi) non iscritti a ruolo.
L’Istituto ha commentato tale nuova disciplina delle rateazioni dei debiti, evidenziando come la stessa semplifichi le condizioni per la concessione della rateazione su istanza del debitore, anche mediante l’eliminazione dell’obbligo del versamento dell’acconto contestuale alla presentazione dell’istanza, e regolamenti in modo puntuale il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione.
Inoltre, INAIL ha sottolineato come la modifica normativa introduca la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, ossia quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di pagamento, e promuova un apposito servizio online, per consentire un invio della predetta istanza in formato telematico.
Di seguito evidenziamo i punti della nuova disciplina di maggiore interesse per le imprese.

Debiti oggetti di rateazione
L’INAIL può concedere rateazioni, fino a un massimo di 24 rate mensili, dei debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo: infatti, per le somme iscritte a ruolo la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta, dal 1° marzo 2008, agli agenti della riscossione.
Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non sia ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso, peraltro, l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento.
Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate ai sensi della vigente normativa in materia di autoliquidazione.

Presentazione dell’istanza
Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ma che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’INAIL deve presentare un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it. Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti.
La Struttura territoriale dell’Inail, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza.
Al riguardo, l’Istituto ha opportunamente previsto un’apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione delle Strutture territoriali dell’Inail che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell’istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti e alla sua sostenibilità.
L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro.
Va, inoltre, sottolineato come, qualora l’istanza riguardasse debiti correnti, la stessa deve riportare tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento ed essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento; in effetti, potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.
Nell’istanza, infine, il datore deve riconoscere, in modo esplicito e incondizionato, il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’Istituto di procedere a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni, e rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

Condizioni per la concessione della rateazione
La nuova disciplina stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

  • per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
  • per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
  • non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale norma, infatti, stabilisce che le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati;
  • non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
  • l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
  • il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
  • il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
  • il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

Definizione dell’istanza di rateazione ed emissione del piano di ammortamento
L’istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri indicati nella Determina presidenziale ed è accompagnata da un provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto.
Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ed è articolato nelle fasi dettagliatamente illustrate dalla circolare, alla cui lettura, sul punto, si rimanda.
In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
Il debitore nell’istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti.
Il versamento della prima delle rate accordate deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento.
Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata.

Annullamento o revoca della rateazione_
Da ultimo, va sottolineato come il mancato o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del relativo piano di ammortamento. In tal caso, i debiti non possono più essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza.
L’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive, invece, comporta la revoca della rateazione, con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, che contiene anche la richiesta del pagamento dell’intero debito residuo.
Per contro, il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive comporta la revoca della rateazione, con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza mancante.
Anche in caso di revoca, la Sede INAIL competente per territorio deve provvedere all’immediata iscrizione delle somme a ruolo.
Infine, il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione, non si determinino ulteriori debiti.

Allegati:

INAIL – rateazione – Allegato 1

INAIL – rateazione – Allegato 2


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